Sentenza n.125 - deposito 15 2014

<p>Commercio - carburanti - tutela della concorrenza</p>

Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, 43 e 44 della legge della Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Ulteriori modifiche ed integrazioni della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 e della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13)

Contenuto delle disposizioni impugnate

L'art. 9 integra l'art. 10-bis della l.r. 24/1999, e classifica 'polo commerciale' gli esercizi commerciali inseriti in un medesimo piano attuativo con progetto di carattere unitario e oggetto di richiesta di approvazione unica oltre che di autorizzazione per ciascuna attività commerciale prevista dal medesimo progetto; prevede inoltre che sono classificati 'polo commerciale', gli esercizi commerciali inseriti in: a) edifici contigui i cui perimetri si tocchino; b) edifici nei quali sono inseriti più esercizi commerciali in piani sovrastanti; c) edifici adiacenti i cui perimetri si trovino ad una distanza lineare inferiore a 40 metri; d) edifici adiacenti i cui perimetri si trovino ad una distanza lineare superiore a 40 metri, qualora vi siano collegamenti strutturali di qualsiasi tipo tra detti edifici; e) un unico edificio dotato di più ingressi autonomi e indipendenti e servizi non gestiti unitariamente.
Motivi di censura
La definizione di 'polo commerciale' è frutto dell'elaborazione legislativa regionale in materia, non rinvenendosi, nella legislazione nazionale, una simile definizione né una specifica disciplina.
Con le norme regionali impugnate viene, di fatto, introdotta l'eventualità che un esercizio di vicinato debba essere sottoposto ad autorizzazione preventiva, in quanto facente parte di un 'polo commerciale' come definito dalla norma, potendosi pertanto verificare la possibilità che, a priori, l'esercente non sia in condizioni di conoscere i requisiti di accesso all'attività stessa. Infatti, l'avvio dell'attività verrebbe sottoposto a disposizioni specifiche, in relazione alla superficie di vendita complessiva eventualmente derivante dall'appartenenza, appunto, ad un polo commerciale che, in alcuni casi, non è all'evidenza chiaramente individuabile in tale fase.
Le norme regionali introducono quindi regole restrittive e discriminatorie, in contrasto con i principi di liberalizzazione, con violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., nonché del principio di libertà dell'iniziativa economica, di cui all'art. 41 Cost. 
Decisione della  Corte
Questione fondata
Il legislatore regionale attribuisce la qualifica di polo commerciale ad esercizi commerciali per il solo fatto che questi siano adiacenti o vicini, a prescindere dalla volontà degli esercenti di unirsi in polo commerciale. In tali casi, il legislatore sottopone anche gli esercizi di vicinato alla complessa procedura autorizzatoria prevista per le grandi strutture di vendita, o per le medie strutture superiori, che sarebbero altrimenti soggette alla SCIA, da presentare ai sensi dell'art. 9 della l. 241/1990.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 43, nel sostituire l'art. 7 della l.r. 13/2003, concernente i nuovi impianti di distribuzione dei carburanti, prescrive, al comma 1, che i nuovi impianti erogano «benzina e gasolio e almeno un prodotto a scelta tra alimentazione elettrica, metano, GPL, biodiesel per autotrazione, idrogeno o relative miscele, a condizione che tale ultimo obbligo non comporti ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionati alle finalità dell'obbligo».
Motivi di censura
La norma viola l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la materia «tutela della concorrenza», introducendo una disciplina più restrittiva di quella prevista dall'art. 83-bis, comma 17, del d.l. 112/2008, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. 133/2008, secondo cui: «Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo». 
Decisione della Corte
Questione fondata
La norma regionale introduce vincoli più restrittivi all'apertura di nuovi impianti di distribuzione di carburanti, prevedendo l'obbligo di erogare contestualmente gasolio e benzina in contrasto con quanto previsto dall'83-bis, comma 17, del d.l. 12/2008 che vieta restrizioni che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti.
Introduce quindi significative e sproporzionate barriere all'ingresso nei mercati, non giustificate dal perseguimento di specifici interessi pubblici, condizionando o ritardando l'ingresso di nuovi operatori e, conseguentemente, ingenerando ingiustificate discriminazioni a danno della concorrenza, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 44, nell'aggiungere l'art. 7-ter alla l.r. 13/2003, prescrive al comma 1 che «Possono essere installati nuovi impianti dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento funzionanti senza la presenza del gestore, se classificati di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera q), e a condizione che ne sia garantita adeguata sorveglianza secondo le modalità stabilite dal Comune»; il richiamato art. 2, comma 1, lettera q), della l.r. 13/2003 definisce impianto di pubblica utilità come «l'unico impianto del Comune o l'impianto posto ad almeno dieci chilometri dal punto di distribuzione più vicino anche se ubicato sul territorio di altro Comune limitrofo». 
Motivi di censura
Il legislatore regionale, con la nuova formulazione dell'art. 7-ter, subordina l'installazione di un nuovo impianto dotato di apparecchiature self-service e pre-pagamento funzionanti senza la presenza del gestore alla condizione che esso sia l'unico del Comune o che quello più vicino sia ad almeno dieci chilometri di distanza anche se ubicato in un Comune limitrofo; viene ravvisata lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia della «tutela della concorrenza» ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. 
Decisione della Corte
Questione fondata
La norma impugnata pone ulteriori e diversi limiti all'apertura di nuovi impianti che utilizzano apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato in contrasto con quanto stabilito dall'art. 28, comma 7, del d.l. 98/2011, convertito con modificazioni dalla l. 111/2011 1 d.l. 1/2012, secondo cui presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali, non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.
La norma introduce una misura restrittiva della concorrenza ponendo divieti e restrizioni che condizionano e ritardano l'avvio di nuove attività economiche e l'ingresso di nuovi operatori, senza che tali ostacoli siano proporzionati alle finalità pubbliche perseguite.

Dichiarazione:

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9 della l.r. Umbria 10/2013, che ha aggiunto all'art. 10-bis della l.r. 24/1999 i commi da 3-bis a 3-sexies, dell'art. 43 della l.r. 10/2013, che sostituisce l'art. 7 della l.r. 13/2003 e dell'art. 44 della l.r. 10/2013, che aggiunge l'art. 7-ter alla l.r. 13/2003.