Sentenza n.119 - deposito 9 2014

<p>Energia - governo del territorio</p>

Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Abruzzo 7 giugno 2013, n. 14 (Interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 1, lettera c, della legge regionale 30 marzo 2007, n. 5 «Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della costa teatina» e modifiche alla legge regionale n. 2/2008 «Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale» e alla legge regionale n. 41/2011 «Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere»)

Contenuto delle disposizioni impugnate

La disposizione consente la localizzazione e la realizzazione di centrali di compressione a gas al di fuori delle aree sismiche classificate di prima categoria, previo studio particolareggiato della risposta sismica locale.

Motivi del ricorso

La disposizione viola gli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, ponendosi in contrasto con i principi fondamentali nella materia di potestà concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» posti dalla l. 239/2004 e dal  d. lgs. 112/1998, nonché del d.P.R. 327/2001, i quali riservano allo Stato poteri autorizzatori e competenze amministrative generali in materia.
Viola altresì l'art. 117, secondo comma, lettere h) ed m), Cost., invadendo ambiti materiali dell'«ordine pubblico» e della «sicurezza», nonché della «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali», riservati alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Decisione della Corte

Questione fondata
La materia della localizzazione e realizzazione di impianti e centrali per lo svolgimento delle attività energetiche, ancorché collocate in zone sismiche, va ricondotta alla competenza legislativa concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e del governo del territorio, in cui spetta al legislatore statale dettare i principi fondamentali.
Le norme evocate a parametro interposto hanno ridefinito in modo unitario e a livello nazionale i procedimenti di localizzazione e realizzazione della rete di oleodotti e gasdotti, nonché dei connessi impianti di compressione a gas, in base alla necessità di riconoscere un ruolo fondamentale agli organi statali nell'esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative, a fronte di esigenze di carattere unitario, tanto più valevoli di fronte al rischio sismico.
Le norme interposte si atteggiano a principi fondamentali nella parte in cui dettano le condizioni e i requisiti necessari allo scopo di non ostacolare la localizzazione e realizzazione di impianti di interesse nazionale relativi alla rete degli oleodotti e dei gasdotti.
E' precluso alla legge regionale ostacolare gli obiettivi sottesi ad interessi ascrivibili alla sfera dei principi individuati dal legislatore statale, mentre, nello stesso tempo, lo Stato è tenuto a preservare uno spazio alle scelte normative di pertinenza regionale, che può essere negato soltanto nel caso in cui esse generino l'impossibilità, o comunque l'estrema ed oggettiva difficoltà, a conseguire i predetti obiettivi.
Nel caso in esame, la disposizione censurata, consentendo la localizzazione delle centrali di compressione a gas soltanto al di fuori delle zone sismiche classificate di prima categoria, produce l'effetto di limitare la realizzazione di impianti di interesse nazionale in determinate aree del territorio regionale, stabilendo una incompatibilità a priori tra le zone sismiche di prima categorie e la localizzazione delle centrali di compressione a gas, ponendosi di conseguenza in contrasto con la normativa statale.
Sotto altro profilo, la norma impugnata, nella parte in cui prevede lo svolgimento del summenzionato studio, interferisce illegittimamente con il procedimento di localizzazione e realizzazione degli impianti di interesse nazionale, ponendo un ulteriore aggravamento procedurale ai fini della localizzazione e realizzazione degli impianti di trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. Da ciò consegue il contrasto con gli evocati parametri interposti, i quali, in virtù delle richiamate esigenze unitarie, tanto più valevoli di fronte al rischio sismico, riservano al legislatore statale la disciplina dei relativi procedimenti.

Dichiarazione:

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2 della l.r. Abruzzo 14/2013.