Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Calabria 29 marzo 2013, n. 12 (Provvedimenti per garantire la piena funzionalità del Servizio Sanitario regionale)
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione dispone la trasformazione di rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato (in presenza di determinate condizioni) del personale non dirigenziale delle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione in costanza del piano di rientro.
Motivi del ricorso
La Regione ha stipulato un accordo, comprensivo del piano di rientro dal disavanzo sanitario, per l'individuazione degli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza. Il piano di rientro prevede tra l'altro la riduzione della spesa del personale.
L'intervento normativo previsto menomerebbe quindi le attribuzioni e il mandato commissariale, chiamato a provvedere alla razionalizzazione e al contenimento della spesa per il personale; violerebbe inoltre i vincoli posti dallo stesso piano di rientro dal disavanzo sanitario, ledendo il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica.
Decisione della Corte
Questione fondata
La questione è fondata sotto il profilo della indebita interferenza della legge regionale impugnata con l'attività e le funzioni del commissario ad acta.
La mera potenziale situazione di interferenza con le funzioni commissariali è idonea – a prescindere dalla ravvisabilità di un diretto contrasto con i poteri del commissario – ad integrare la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost., poiché ogni intervento che possa aggravare il disavanzo sanitario regionale avrebbe l'effetto di ostacolare l'attuazione del piano di rientro e, quindi, l'esecuzione, del mandato commissariale.
La questione è fondata anche con riferimento alla lamentata violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.
L'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa in un quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario. Pertanto, il legislatore statale può legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari.
L'art. 2, commi 80 e 95, della l. 191/ 2009, invocato come parametro interposto, riveste natura di principio fondamentale diretto al contenimento della spesa sanitaria, ritenuto, come tale, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica. Tale norma, analogamente all'art. 1, comma 769, lettera b), della l. 269/2006, ha, infatti, reso vincolanti per le Regioni che li abbiano sottoscritti, «gli interventi individuati negli accordi di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge finanziaria 2005), finalizzati a realizzare il contenimento della spesa sanitaria ed a ripianare i debiti anche mediante la previsione di speciali contributi finanziari dello Stato.
Le disposizioni in esame sono quindi, anche sotto questo profilo, costituzionalmente illegittime in quanto, prevedendo la stabilizzazione (sia pure a determinate condizioni) di personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato presso le Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione, si pongono in contrasto con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e, quindi, con l'art. 117, terzo comma, Cost.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, della l.r. Calabria 12/2013.