Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 5 e 6 della legge della Regione Abruzzo 24 aprile 2013, n. 10, recante «Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 29 (Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo), alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo – Legge Finanziaria Regionale 2013), alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 – Bilancio pluriennale 2013-2015), alla legge regionale 11 marzo 2013, n. 6 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo), alla legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) e altre disposizioni normative»
Contenuto delle disposizioni impugnate
Gli articoli prevedono che per sostenere gli oneri finanziari ivi specificamente indicati si farà riferimento a risorse iscritte in determinati capitoli di bilancio.
Motivi del ricorso
Gli oneri derivanti dalle tre norme impugnate sono posti a carico del capitolo denominato «Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale», ricompreso nell'elenco delle spese obbligatorie, allegato al bilancio di previsione 2013 della Regione Abruzzo, in contrasto con l'art. 27, comma l, lettera c), della l.r. 3/2002, in base al quale la copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata a carico o mediante riduzione di disponibilità formatasi nel corso dell'esercizio riguardanti spese di natura non obbligatoria (disposizione conforme all'art. 34, comma 1, del d. lgs. 76/2000, il quale stabilisce che la legge regionale disciplina la formazione e la struttura del bilancio della Regione e le procedure di gestione del bilancio medesimo, in conformità ai principi del decreto legislativo stesso, ai sensi dell'art. 119 Cost.).
Inoltre, il finanziamento delle disposizioni impugnate, gravando sul capitolo denominato «Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale», ove sopravvenissero spese obbligatorie di quest'ultima natura, comporterebbe l'emersione di un passivo di cassa, violando il principio del pareggio di bilancio di cui all'art. 81, quarto comma, Cost.
Decisione della Corte
Estinzione del giudizio con riferimento agli articoli 5 e 6: nelle more del giudizio, la l.r. 20/2013 ha abrogato gli articoli 5 e 6 della l.r. 10/2013.
Questione non fondata con riferimento all'articolo 2.
La disposizione prevede che gli oneri derivanti dagli interventi per lo sviluppo e la pesca in Abruzzo siano posti a carico di un capitolo (per le transazioni, liti ecc.) compreso nelle spese obbligatorie, e questo contrasta con l'art. 27 della l.r. 3/2002, secondo il quale la copertura di leggi che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate è determinata a carico o mediante riduzione di disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio riguardanti spese di natura non obbligatoria.
Una disposizione di contabilità regionale non può però essere considerata norma interposta nella materia del coordinamento della finanza pubblica. Al massimo, una norma di contabilità regionale può essere riproduttiva di un principio ricavabile direttamente da una norma di rango costituzionale o di una disposizione interposta statale).
Inoltre, non vi è nella legislazione statale un principio di intrasferibilità assoluta tra spese obbligatorie e spese discrezionali, ma un divieto di attingere dalle risorse destinate a spese obbligatorie predeterminate e fisse, quando queste ultime non sono, in ragione delle loro caratteristiche, rimodulabili.
Dalle censure formulate non emergono elementi idonei a dimostrare in concreto l'intangibilità del fabbisogno per gli oneri di contenzioso afferenti alla posta in bilancio ridotta.
Dichiarazione:
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della l.r. Abruzzo 10/2013; l'estinzione del processo relativamente alle altre questioni.