Sentenza n.107 - deposito 18 2014

<p>Caccia - tutela dell'ambiente</p>

Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Veneto 23 aprile 2013, n. 6 (Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio della attività venatoria)

Contenuto delle disposizioni impugnate

Il comma 1 stabilisce che i metodi ecologici a carattere selettivo per il controllo della fauna selvatica nelle zone vietate alla caccia e, ove accertata la loro inefficacia, i relativi piani di abbattimento, sono rispettivamente individuati e definiti dagli enti titolari delle funzioni di gestione faunistica sui rispettivi territori preclusi all'esercizio della attività venatoria, sentito il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
Motivi di censura
Non si prevede che l'inefficacia dei metodi ecologici volti al controllo della fauna debba essere accertata dall'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, prima che si possa procedere con il più invasivo strumenti dei piani di abbattimento.
Decisione della Corte
Questione non fondata
La verifica da parte dell'ISPRA dell'inefficacia dei metodi ecologici è comunque prevista dalla l.r. 50/1993.
Contenuto della disposizione impugnata
Il comma 2 conferisce al Presidente della Giunta regionale un potere sostitutivo nei confronti degli enti titolari delle funzioni di gestione faunistica che non attuano gli interventi di contenimento della fauna.
Motivi di censura
Vengono ampliate le ipotesi di piani di abbattimento, anche con riguardo alle aree naturali protette nazionali e regionali rispetto alle quali la normativa nazionale disciplina una procedura speciale per l'abbattimento selettivo.
Decisione della Corte
Questione non fondata
La sostituzione all'ente inadempiente potrà essere disposta al solo fine di esercitare una funzione a quest'ultimo attribuita dalla legge e nel rispetto delle prescrizione da questa attribuite; non si ravvisa alcun margine di contrasto anche solo potenziale.
Contenuto della disposizione impugnata
Il comma 3 abilita all'esecuzione dei piani di abbattimento non solo le persone indicate dall'art. 19, comma 2 della l. 157/1992, ma anche i cacciatori residenti negli ambiti territoriali di caccia.
Motivi di censura
La disposizione contrasta con l'art. 19, comma 2, della l. 157/1992, a norma del quale i piani di abbattimento devono essere attuati esclusivamente dalle guardie venatorie provinciali, dai proprietari e conduttori dei fondi e dalle guardie forestali e comunali.
Decisione della Corte
Questione fondata
L'identificazione delle persone abilitate all'attività in questione compete esclusivamente alla legge dello Stato che, al riguardo, contiene un elenco tassativo. La norma impugnata, aggiungendo un'ulteriore categoria di persone, ha quindi violato l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Dichiarazione:

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della l.r. Veneto 6/2013; non fondate le altre questioni.