Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge della Regione Umbria 8 febbraio 2013, n. 3 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009)
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione estende ai lavori privati il sistema di qualificazione rilasciato da Società Organismo di Attestazione (SOA) previsto per gli appalti di lavori pubblici dall'art. 40 del d. lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e dagli artt. 60 e seguenti del d.P.R. attuativo 207/2010.
Motivi del ricorso
La norma viola l'art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), Cost., per invasione della competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza» e di «ordinamento civile», ponendosi in contrasto con l'art. 4, comma 3, del d.lgs. 163/2006 (in base al quale le regioni non possono prevedere una disciplina diversa da quella del codice in relazione, tra l'altro, alla qualificazione e selezione dei concorrenti e alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti), intervenendo pesantemente sulle modalità di qualificazione dei soggetti esecutori e creando tra di essi una irragionevole disparità di trattamento.
Decisione della Corte
Questione fondata
L'intervento legislativo è ascrivibile ai titoli competenziali concorrenti del «governo del territorio» e della «protezione civile» per i profili concernenti la «tutela dell'incolumità pubblica». La estensione operata dalla norma dell'attestato di qualificazione – che incide sulla possibilità del singolo soggetto imprenditore di essere scelto quale esecutore dell'opera, sulla capacità e libertà di contrarre delle parti private interessate – è regolamentazione riconducibile, per i suoi effetti, nell'àmbito delle materie «tutela della concorrenza» ed «ordinamento civile» appartenenti entrambe alla competenza esclusiva dello Stato.
La giurisprudenza della Corte è costante nell'affermare che la nozione di «concorrenza» riflette quella operante in àmbito comunitario e comprende sia le misure legislative di tutela in senso proprio, intese a contrastare gli atti e i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati (misure antitrust), sia le misure legislative di promozione, volte ad eliminare limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese (concorrenza “nel mercato”), ovvero a prefigurare procedure concorsuali di garanzia che assicurino la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici (concorrenza “per il mercato”).
Pertanto, ove la suddetta materia, considerato il suo carattere finalistico e «trasversale», interferisse (come nella specie) anche con materie attribuite alla competenza legislativa residuale delle Regioni, queste ultime potrebbero dettare solo discipline con «effetti pro-concorrenziali», purché tali effetti siano indiretti e marginali e non contrastino con gli obiettivi statali di tutela e promozione della concorrenza.
Anche la materia dell'«ordinamento civile» è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, giacché essa è basata sulla esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità di trattamento, nell'intero territorio nazionale, dei rapporti civilistici tra soggetti che operano in regime privato.
La trasposizione nell'àmbito privatistico dei sistemi di qualificazione delle imprese interessate alle commesse pubbliche, da un lato compromette l'assetto concorrenziale degli appalti privati regolati dalle norme civilistiche, ponendo in essere una previsione che – condizionando la capacità dell'imprenditore di stipulare il contratto – limitare il numero degli operatori e, conseguentemente, l'ampiezza della possibilità di vagliare un maggior numero di imprese da parte del committente.
Dall'altro lato, la norma impugnata determina (relativamente alla sola contrattazione riguardante l'affidamento dei lavori privati della ricostruzione delle zone terremotate umbre) anche una limitazione della facoltà del soggetto interessato di individuare il contraente da lui ritenuto più idoneo; limitazione che condiziona lo svolgimento di atti espressione della autonomia negoziale di soggetti che operano in un assetto civilistico in posizione di parità. E, pertanto, si pone in contrasto anche con l'evocato parametro che riserva al legislatore statale la competenza esclusiva in materia di «ordinamento civile».
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della l.r. Umbria 3/2013.