Giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo della legge della Regione Lombardia 23 novembre 2001, n. 19 (Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti).
Contenuto delle disposizioni impugnate
Gli artt. 3, comma 1; 4, comma 2; 5, commi 1 e 2, della legge della Regione Lombardia 19/2001 dettano una disciplina più restrittiva, prevedendo elementi ulteriori rispetto a quelli indicati dalla legge statale.
Motivi del ricorso
La disciplina delle attività a rischio di incidente rilevante risulta più gravosa per le imprese che operano in Lombardia. Questa disciplina appartiene alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ex lettere h) ed s) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione, e ciò esclude che i livelli di sicurezza per attività egualmente pericolose possano essere diversi da Regione a Regione e anche che possano essere chiesti adempimenti diversificati per le diverse imprese, rispetto a quelli stabiliti dalla legislazione statale (artt. 8, 9, 15, 18, 21 e 28 del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 recante attuazione della direttiva CEE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti e all'art. 72 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112).
Decisione della Corte
La Corte ricostruisce l'evoluzione normativa della disciplina delle attività a rischio di incidente rilevante considerando il ruolo sempre più ampio riconosciuto alle Regioni sin dalla emanazione delle prime direttive comunitarie (direttiva 82/501 CEE; DPR 17 maggio 1988, n. 175; direttiva 96/1982 CE del 9 dicembre 1996) e poi dal legislatore nazionale (art. 72 del d.lgs. 112/1998 e d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334). Per determinare la competenza ex art. 117 della Costituzione, occorre individuare la materia cui ricondurre la legge regionale in esame. La Corte esclude che possa ricondursi alla materia “sicurezza”, come usata nella lettera h) del secondo comma dell'art. 117, in endiadi con l'ordine pubblico, perché la connessione con l'ordine pubblico e l'esclusione della polizia amministrativa regionale e locale portano a comprendere nella materia “sicurezza“ della lettera h) le misure inerenti alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine pubblico. La materia disciplinata dalla legge regionale è riconducibile alla “tutela dell'ambiente” di cui alla lett. s), con la precisazione che questa, più che una materia, è un valore costituzionalmente protetto, che delinea una sorta di materia di tipo trasversale in relazione alla quale si possono manifestare competenze diverse, che possono essere anche regionali, competendo allo Stato solo le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale. Le disposizioni normative riguardanti la disciplina delle attività a rischio di incidente rilevante incidono su una pluralità di materie (v. anche 282/2002), quali la tutela della salute, il governo del territorio, la tutela e sicurezza del lavoro, tutte riconducibili alla competenza concorrente delle regioni. Gli articoli 72 del d.lgs. 112/1998 e 18 del d.lgs. 334/1999 stabiliscono che le Regioni disciplinano la materia con specifiche normative al fine di garantire la sicurezza del territorio e della popolazione. La Regione Lombardia può adottare, nell'ambito delle proprie competenze, una disciplina maggiormente rigorosa, per le imprese a rischio di incidente rilevante, rispetto ai limiti fissati dal legislatore statale (v. sentenze 382/1999 e 183/1987).
Dichiarazione:
Dichiara non fondata la questione.