Giudizi principali di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, 6, commi 1 e 2, 16, 42, comma 2, 44, 45, comma 2 e 46 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo – Legge Finanziaria Regionale 2012), e dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 29 ottobre 2012, n. 51 (Sospensione disposizioni di cui alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo – Legge Finanziaria Regionale 2012” in applicazione dell'art. 17, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'articolo 16 ha introdotto modifiche alla l.r. 25/2011, recante disposizioni in materia di acque e in materia di proventi relativi alle utenza pubbliche, prevedendo, al comma 2, che «al comma 1, dell'articolo 12, in tema di aggiornamento del costi unitari e dei canoni minimi relativi ai canoni di concessione di acque pubbliche della legge regionale n. 25/2011, le parole “di potenza nominale concessa o riconosciuta, in € 27,50” sono sostituite con le parole “di potenza efficiente, riportata nei rapporti annuali dell'anno precedente, dal GSE, in € 35,00”».
Motivi di censura
La disposizione, che prevede diverse modalità di calcolo del canone annuo, viola la competenza statale in materia di tutela dell'ambiente e della concorrenza, e dei principi fondamentali in materia di energia.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 1, comma 1, ha disposto il rifinanziamento della l.r. 72/2000, che prevede l'erogazione di contributi ai cittadini abruzzesi portatori di handicap psicofisici che applicano il “Metodo Doman” e altri metodi riconosciuti dalla comunità scientifica.
Motivi di censura
La norma regionale, che appronta ai residenti livelli di assistenza ulteriori rispetto a quelli stabiliti a livello nazionale e assume oneri per prestazioni sanitarie aggiuntive, risulta incompatibile con gli obiettivi di risanamento imposti dal piano di rientro sanitario, oltre ad interferire con il piano stesso.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 6, comma 1, dispone che «Le economie di stanziamento relative agli importi iscritti in bilancio per il rimborso dell'anticipazione di liquidità di cui al comma 98 dell'art. 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”, sono destinate al finanziamento delle spese relative al servizio di trasporto pubblico locale regionale».
Motivi di censura
La disposizione destina a finalità diverse da quelle sanitarie le anticipazioni di liquidità autorizzate dallo Stato per la copertura dei debiti sanitari pregressi, in violazione del principio del contenimento della spesa pubblica espresso dall'art. 98, comma 2, della l. 191/2009 e anche con l'art. 2, commi 80 e 95, secondo i quali, in costanze del piano di rientro, è preclusa alla Regione l'adozione di nuovi provvedimenti che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 6, comma 2, ha abrogato il comma 2 dell'articolo 83 della l.r. 15/2004 (Legge finanziaria regionale 2004), che prevedeva che l'introito derivante dalla maggiorazione della tassa automobilistica regionale, pari ad euro 10.000.000,00, fosse destinato alla copertura dei disavanzi finanziari sanitari maturati a decorrere dall'esercizio 2001; ha inoltre stabilito che l'importo delle maggiorazioni della tassa automobilistica regionale, non utilizzato per il finanziamento del programma operativo del Servizio sanitario regionale, venga riprogrammato e destinato al pagamento delle rate di rimborso dei mutui e dei prestiti relativi al comparto sanitario.
Motivi di censura
L'abrogazione incide sulla copertura del disavanzo sanitario attraverso le entrate fiscali e contrasta sia con la stima delle coperture regionali di entrate fiscali, sia con le valutazioni effettuate presso i tavoli tecnici.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 42, comma 2, ha aggiunto l'art. 12-bis all'art. 12 della l.r. 6/2011 (Misurazione e valutazione delle prestazioni delle strutture amministrative regionali), demandando alla Giunta regionale la definizione delle linee di indirizzo per le aziende del Servizio sanitario regionale volte all'implementazione del sistema di misurazione e di valutazione della performance del personale sanitario regionale.
Motivi di censura
La disposizione contrasta con il mandato commissariale del 12 dicembre 2009, che affida al Commissario ad acta la razionalizzazione e il contenimento del personale sanitario, comportando anche in questo caso una violazione dei principi fondamentali diretti al contenimento della spesa pubblica sanitaria.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 44 ha stabilito che la quota di compartecipazione a carico degli assistiti per le prestazioni di assistenza specialistica, comprensiva del ticket di 10 euro, non può comunque superare il costo della prestazione previsto dal tariffario nazionale.
Motivi di censura
La disposizione contrasta con i principi fondamentali in materia di «coordinamento della finanza pubblica» contenuti nell'art. 1, comma 796, lettere p) e p-bis) della l. 296/2006 e nell'art. 17, comma 6, del d.l. 98/2011, convertito con modificazioni dalla l. 111/2011, i quali non prevedono la fissazione di alcuna soglia massima di compartecipazione e dispongono che le Regioni possono applicare ticket differenti rispetto a quelli stabiliti dalla norma statale, purché dichiarati finanziariamente equivalenti a seguito di certificazione di equivalenza del competente tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
La norma si pone quindi in contrasto con i menzionati principi fondamentali della legislazione statale in materia di «coordinamento della finanza pubblica», nonché con l'art. 81, Cost. in quanto determina un minore livello di entrate rispetto a quelle ritenute congrue per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, senza prevedere la corrispondente copertura delle spese necessarie per compensare le minori entrate.
Inoltre, garantisce un livello di assistenza «ulteriore», incompatibile con gli obiettivi di risanamento imposti dal piano di rientro ed in grado di interferire con la sua attuazione, affidata al Commissario ad acta, in violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost., con lesione dei principi fondamentali diretti al contenimento della spesa pubblica sanitaria.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 45, comma 2, ha modificato l'art. 3, comma 5, lettera b), della l.r. 32/2007, prevedendo che gli studi professionali singoli e associati, mono e polispecialistici, di cui al comma 2 dell'art. 8-ter del d. lgs 502/1992, possano ottenere dal comune territorialmente competente il rilascio dell'autorizzazione, e il contestuale permesso di costruzione, realizzazione, ampliamento, trasformazione o trasferimento della struttura sanitaria o socio-sanitaria, senza la preventiva acquisizione del nulla osta di compatibilità della Direzione Sanità, da esprimersi con parere obbligatorio e vincolante.
Motivi di censura
Esentando gli studi medici indicati dall'acquisizione del prescritto nulla-osta regionale, la disposizione contrasta con i principi fondamentali in materia di tutela della salute, che prevede la verifica della compatibilità del progetto da parte della Regione.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 46 ha previsto, infine, che – fermo restando il budget assegnato – la struttura privata accreditata erogante prestazioni di riabilitazione ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), può trasferire, nell'ambito della stessa A.U.S.L., parte di tali prestazioni in sedi presenti all'interno della stessa A.U.S.L. già autorizzate ma non accreditate.
Motivi di censura
La disposizione si pone in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto viola i principi fondamentali in materia di «tutela della salute» ed in particolare l'art. 8-bis del d.lgs. 502/1992, secondo il quale «La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8-ter, dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater, nonchè alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies».
Consentire lo svolgimento di attività sanitarie presso strutture autorizzate, ma non accreditate, non garantirebbe che la struttura sia in possesso anche dei requisiti ulteriori previsti per l'accreditamento e che, quindi, sia in grado di poter erogare prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale.
Anche tale norma, interferendo con l'attuazione del piano di rientro e con il mandato commissariale, che prevedono l'adozione di un piano della rete territoriale e della rete residenziale e semiresidenziale dopo aver provveduto a determinare il fabbisogno della Regione, viola l'art. 120, secondo comma, Cost., ponendosi peraltro anche in contrasto con i principi fondamentali diretti al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque con l'art. 117, terzo comma, Cost.
Nelle more del giudizio, è intervenuta la l.r. 21/2013, che ha tra l'altro disposto l'abrogazione degli articoli 1, comma 1, 42, comma 2, 44, 45, comma 2, 3 46 della l.r. 1/2012; inoltre, la l.r. 2/2013 ha sostitutito l'art. 6, comma 2, della l.r. 1/2012. Il Presidente del Consiglio ha quindi rinunciato all'impugnazione dell'art. 6, comma 1, e degli articoli 1, comma 1, 42, comma 2, 44, 45, comma 2. e 46; le rinunce sono state accettate.
Decisione della Corte
Estinzione del giudizio in relazione agli articoli 6, comma 1, e degli articoli 1, comma 1, 42, comma 2, 44, 45, comma 2, e 46.
Questione inammissibile in relazione all'art. 16, per astrattezza e genericità delle censure.
Questione fondata con riferimento all'art. 6, comma 1.
La norma impugnata, destinando a finalità diverse da quelle sanitarie le anticipazioni di liquidità autorizzate dallo Stato per la copertura dei debiti sanitari pregressi, si pone in aperta violazione del principio di contenimento della spesa pubblica espresso dall'art. 2, comma 98, della l. 191/2009 (legge finanziaria 2010), nonché dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di «coordinamento della finanza pubblica» contenuti nell'art. 1, comma 796, lettera b), della l. 296/2006 e nell'art. 2, commi 80 e 95, della l. 191/2009, secondo i quali, in costanza di piano di rientro, è preclusa alla Regione l'adozione di nuovi provvedimenti che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano, anche in vista della funzione di valutazione e di monitoraggio attribuita ai tavoli tecnici dall'art. 1, comma 796, lettera b), della l. 296/2006.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della l.r. Abruzzo 1/2012; non fondate o inammissibli le altre censure.