Sentenza n.68 - deposito 2 2014

<p>Contributo finanziario - obbligo di copertura finanziaria</p>

Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 10 dicembre 2012, n. 59 (Riconoscimento di Treglio paese dell'affresco)

Contenuto delle disposizioni impugnate

La disposizione impugnata stabilisce che l'ammontare complessivo del contributo previsto in favore del Comune di Treglio per sostenere la manifestazione d'arte «Treglio affrescata», sia erogato dalla Giunta regionale, nei limiti del 50 per cento della spesa sostenuta, secondo le scansioni temporali ed alle condizioni ivi dettate.

Motivi del ricorso

La norma regionale, omettendo di indicare la fonte di finanziamento e di quantificare esattamente il contributo, viola i principi di necessaria copertura delle spese e di equilibrio di bilancio.

Decisione della Corte

Questione fondata
La disposizione impugnata si limita a prevedere che il contributo venga erogato nei limiti del 50 per cento delle spese sostenute dal Comune di Treglio, e quindi senza indicare, in concreto, la misura e la copertura dell'impegno finanziario richiesto.
La questione è fondata sotto il profilo della violazione del principio di necessaria copertura delle spese (art. 81, quarto comma, Cost., nel testo in vigore sino all'esercizio finanziario 2013, posto che la norma ha cessato di avere efficacia il 27 dicembre 2013).
L'accoglimento della questione per le ragioni sopra enunciate comporta che sia dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 87/1953, l'illegittimità costituzionale anche dei restanti commi 1, 2 e 4 dell'art. 5 impugnato.
Essi, infatti, recano norme «strettamente connesse» e avvinte da un «inscindibile legame funzionale», poiché il comma 1 detta la norma sostanziale di spesa che prevede l'elargizione in esame e gli altri regolano parti del medesimo meccanismo contributivo.
Ad essi, dunque, vanno estesi i motivi di censura esposti a sostegno della fondatezza della questione prospettata con riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., nel testo in vigore sino all'esercizio finanziario 2013.

Dichiarazione:

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della l.r. Abruzzo 59/2012.