Sentenza n.67 - deposito 2 2014

<p>Impianti di smaltimento - garanzia fideiussoria - tutela dell'ambiente</p>


Giudizi incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 2, della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007) promossi dal TAR Puglia

Contenuto delle disposizioni impugnate


La disposizione prevede che «La Regione provvede entro trenta giorni, in via transitoria, alla determinazione delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti mediante adozione di apposito regolamento».

Motivi del ricorso



La determinazione delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti è riservata alla competenza legislativa e regolamentare esclusiva dello Stato, essendo riconducibile alla «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali». L'autoattribuzione da parte della Regione Puglia della potestà di dettare – sia pure in via transitoria – norme regolamentari in detto ambito materiale viola l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., nonché l'art. 195, comma 2, lettera g), del d.lgs. 152/2006, secondo il quale sono tra l'altro riservate allo Stato la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle Regioni.
Inoltre, lo Stato non ha conferito alcuna delega «regolamentare» alla Regione ai sensi dell'art. 117, sesto comma, Cost., per cui la disposizione regionale, in virtù della quale è stato emanato il regolamento regionale 18/2007, si pone in contrasto anche con l'evocato parametro costituzionale, essendo la Regione priva di potestà legislativa e regolamentare, anche in via transitoria, in tale materia.

Decisione della Corte



Questione fondata
La determinazione dei limiti per la determinazione delle garanzie finanziarie che devono essere prestate in favore della Regione per la corretta esecuzione e il completamento degli interventi di bonifica rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente».
L'art. 195, comma 2, lettera g), del d.lgs. 152/2006, disciplinando le garanzie finanziarie da prestarsi in favore della Regione per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, interviene in ambito materiale funzionalmente connesso a garantire livelli adeguati e non riducibili di tutela ambientale su tutto il territorio nazionale. Ne consegue che la norma regionale censurata, attribuendo alla potestà regolamentare regionale detta disciplina, viola l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e la menzionata disposizione statale, non potendosi riconoscere alcuna potestà legislativa regionale in tale materia.

Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 22 della l.r. Puglia 39/2006.