Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera a), della legge della Regione Puglia 6 febbraio 2013, n. 7 (Norme urgenti in materia socio-assistenziale)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art.16, comma 1, lettera a), stabilisce che «Ai fini della continuità assistenziale le convenzioni già in essere alla data del 10 febbraio 2013 sono sostituite mediante stipula degli accordi contrattuali anche nelle more del conseguimento di una maggiore offerta di servizi rispetto a quelli minimi regolamentari e anche in assenza di ulteriore fabbisogno nel distretto socio-sanitario di riferimento, a valere sul fabbisogno complessivo del territorio aziendale e tenuto conto della popolazione standardizzata con indice di vecchiaia».
Motivi di censura
La disposizione viola i principi fondamentali in materia di tutela della salute contenuti negli artt. 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del d. lgs 502/1992 e di conseguenza, l'art. 117, terzo comma, Cost. in quanto autorizza la stipula da parte di alcune strutture sanitarie di accordi contrattuali senza la (o a prescindere dalla) positiva conclusione della procedura di accreditamento nei confronti delle strutture stesse.
Decisione della Corte
Questione inammissibile per carenza di motivazione.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 12), comma 1, lettera c), aggiungendo il comma 3-bis all'art. 69 della l.r. 19/2006 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), sopprime i trasferimenti alle Aziende sanitarie locali dei fondi destinati al rimborso delle spese di trasporto o di viaggio e soggiorno sostenute dagli assistiti per gli interventi di trapianto previsti dalla l.r. 25/1996.
Motivi di censura
La disposizione che elimina tali trasferimenti finanziari senza, tuttavia, abrogare gli artt. 1 e 2 della l.r. 25/1996 che pongono in capo alle ASL l'obbligo di operare detto rimborso, comporta il permanere di una prestazione per la quale non viene tuttavia specificato il mezzo di copertura finanziaria. Si determina in tal modo una violazione dell'art. 81 Cost., sussistendo oneri per il Servizio sanitario regionale rimasti privi della necessaria copertura finanziaria.
Decisione della Corte
Questione non fondata
La l.r. 25/1996 prevede, all'art. 1, il rimborso delle spese di trasporto di viaggio e di soggiorno che il cittadino in attesa di trapianto o che abbia già subito un trapianto e il relativo donatore abbiano sopportato per l'effettuazione: a) degli esami preliminari e per la tipizzazione tessutale; b) dell'intervento di trapianto; c) di tutti i controlli successivi, nonché di quelli per le complicanze derivanti dall'intervento stesso; d) dell'eventuale espianto.
Il successivo art. 2, comma 2, prevede, inoltre, che: «Il rimborso delle spese previste dalla presente legge è corrisposto, entro i limiti indicati dall'articolo 1 e delle disponibilità finanziarie destinate nel bilancio regionale, ai pazienti il cui reddito imponibile familiare non è superiore a euro 80 mila annui».
La Regione è obbligata a corrispondere i suddetti rimborsi ai pazienti il cui reddito non superi gli 80 mila euro annui solo nei limiti delle disponibilità finanziarie destinate nel bilancio regionale. Si tratta, dunque, di una prestazione di carattere assistenziale che la Regione assicura nei limiti delle disponibilità di bilancio che annualmente ritiene di destinare a tale finalità. L'eliminazione dello stanziamento comporta che per l'anno 2013 non potranno essere erogati rimborsi, ferma restando la possibilità, per gli anni successivi, di destinare nuovamente risorse finanziarie disponibili per questa finalità.
La norma impugnata, pertanto, non determina alcuna violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost..
Dichiarazione:
Dichiara inammissibile la questione riferita all'art. 16, comma 1, lettera s), non fondata quella riferita all'art. 12, comma 1, lettera c), della l.r. Puglia 7/2013.