Giudizi principali di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 16 della legge della Regione Veneto 31 dicembre 2012, n. 55 (Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante) e dell'art. 5 della legge della Regione Veneto 14 maggio 2013, n. 8 (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifica della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e successive modificazioni e della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 4 legittima l'esclusione dalla valutazione ambientale strategica (VAS) delle varianti allo strumento urbanistico generale connesse ad interventi di edilizia produttiva.
Motivi di censura
Contrasto con la vigente normativa nazionale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, e lesione dell'art. 117, secondo comma lettera s), della Costituzione.
Decisione della Corte
Questione inammissibile per genericità della censura.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 16 introduce il comma 4-bis nell'art. 48-bis della l.r. 33/2002 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), in tema di esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime, stabilendo che «Ciascun operatore non può essere titolare di nulla osta in più di un comune».
Motivi di censura
Contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., per violazione dei principi di «tutela della concorrenza e del mercato», ed in particolare per la lesione, in assenza delle specifiche condizioni, dell'art. 19 del d. lgs. 59/2010, attuativo della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, secondo cui «L'autorizzazione permette al prestatore di accedere all'attività di servizi e di esercitarla su tutto il territorio nazionale […] fatte salve le ipotesi in cui la necessità di un'autorizzazione specifica o di una limitazione dell'autorizzazione ad una determinata parte del territorio per ogni stabilimento sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale».
Decisione della Corte
Questione fondata
Successivamente alla proposizione del giudizio, l'art. 5, comma 1, lettera b), della l.r. 8/2013 – comma che non risulta essere oggetto di alcuna censura nel ricorso n. 77 del 2013, il cui thema decidendum è limitato all'accertamento della costituzionalità del solo comma 1, lettera a), dello stesso articolo – ha disposto la soppressione del comma 4-bis dell'art. 48-bis della l.r. 33/2002.
La sopravvenuta modifica normativa risulta pienamente satisfattiva delle pretese del ricorrente, ma poiché la norma censurata ha prodotto medio tempore effetti, si rende necessario lo scrutinio nel merito della norma censurata che, per sostanziale identità di oggetto e parziale corrispondenza di argomentazioni, va condotto unitamente a quello riguardante la lettera a) del comma 1 dell'art. 5 della l.r. 8/2013 proposto con successivo ricorso.
Contenuto della disposizione impugnata
La lettera a) del comma 1 dell'art. 5 della l.r. 8/2013 – che modifica il comma 2, lettera a), dell'art. 48-bis della l.r. 33/2002 – dispone che il nulla osta comunale allo svolgimento del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime deve essere comunque non inferiore a sette anni e non superiore a dodici e che nei procedimenti di selezione e in caso di pluralità di domande in eccesso rispetto al numero delle assegnazioni previste, dopo la fase transitoria di cui al comma 5, si applicano ai fini della selezione di soggetti i criteri di cui al punto 2) dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica e la priorità della maggiore professionalità è connessa al maggior numero di presenze pregresse.
Motivi di censura
Contrasto con l'art. 117, primo comma, e secondo comma, lettera e), Cost., per violazione dei principi e delle norme del diritto dell'Unione europea in tema di «tutela della concorrenza e del mercato» e segnatamente della direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno), poiché pone vincoli all'accesso e all'esercizio di attività economiche non strettamente necessari o proporzionati agli interessi pubblici, costituiti dai criteri di selezione per l'assegnazione dei nulla osta individuati in parametri temporali e di maggiore professionalità acquisita propri della diversa forma di attività commerciale con assegnazione dei posteggi su area pubblica.
Decisione della Corte
Questioni fondate
La disciplina dell'autorizzazione al commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime va ascritta alla materia «tutela della concorrenza» in ragione della sua idoneità ad incidere, in senso restrittivo, sulla capacità stessa del singolo operatore di svolgere tale specifica attività commerciale.
La previsione di cui all'abrogato art. 16 della l.r. 55/2012 risulta costituzionalmente illegittima per violazione dell'evocato parametro, poiché il legislatore regionale, in un contesto di competenza esclusiva dello Stato (la quale, in quanto caratterizzata dalla portata “trasversale” e dal contenuto finalistico delle relative statuizioni, pur se non priva radicalmente le Regioni delle competenze legislative e amministrative loro spettanti, tuttavia le orienta ad esercitarle in base ai principii indicati dal legislatore statale), ha imposto (per una determinata forma di commercio itinerante) un limite territoriale alla libera possibilità di svolgere una attività economica da parte dei richiedenti il nulla osta, con ciò ponendosi in contrasto con l'art. 19 del d. lgs. 59/2010, secondo cui l'autorizzazione per il commercio in forma itinerante abilita a detta attività in tutto il territorio nazionale.
Anche la previsione di cui al censurato art. 5 della l.r. 8/2013 è lesiva dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. (essendo la verifica di conformità della norma impugnata alle regole di competenza interna preliminare al controllo del rispetto dei princípi comunitari). Essa è infatti frutto di una scelta unilaterale della Regione (trasfusa in un atto di legislazione primaria, adottato senza ricorso al procedimento partecipativo), che estende alla particolare attività di commercio itinerante sulle aree demaniali marittime la normativa di cui all'art. 70, comma 5, del d. lgs. 59/2010, che affida allo strumento della intesa in sede di Conferenza unificata la individuazione dei criteri per il rilascio ed il rinnovo dei posteggi relativamente alla diversa attività di commercio su aree pubbliche.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della l.r. Veneto 55/2012 e dell'art. 5, comma 1, lettera a), della l.r. Veneto 8/2013.