Sentenza n.35 - deposito 6 2014

<p>Forma di governo - coordinamento della finanza pubblica</p>



Giudizio principale di legittimità costituzionale della delibera legislativa statutaria della Regione Calabria «Riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale e dei componenti della Giunta regionale. Modifiche alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 “Statuto della Regione Calabria”

Contenuto delle disposizioni impugnate



La delibera legislativa statutaria impugnata apporta modifiche al comma 1 dell'art. 15 e al comma 3 dell'art. 35 dello statuto regionale, prevedendo la riduzione da «50» a «40» del numero dei componenti del Consiglio regionale (art. 1) e stabilendo che «La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di Assessori non superiore a otto, compreso il Vice Presidente» (art. 2); l'art. 3 dispone che la legge produrrà effetti a decorrere dalla decima legislatura.

Motivi del ricorso



Gli artt. 1 e 2 della delibera statutaria impugnata sono in contrasto, rispettivamente, con le lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 14 del d.l. 138/2011, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. 148/2011, che costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica, con conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.

Decisione della Corte



Questioni fondate
Il d.l. 138/2011 stabilisce, tra l'altro, la riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali al fine del contenimento della spesa pubblica, disponendo che le Regioni adeguano, nell'esercizio dell'autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ad alcuni parametri.
Tale normativa detta un principio di coordinamento della finanza pubblica e nel quadro della finalità generale del contenimento della spesa pubblica, stabilisce, in coerenza con il principio di eguaglianza, criteri di proporzione tra elettori, eletti e nominati». In particolare, la normativa statale «fissando un rapporto tra il numero degli abitanti e quello dei consiglieri, e quindi tra elettori ed eletti (nonché tra abitanti, consiglieri e assessori), mira a garantire proprio il principio in base al quale tutti i cittadini hanno il diritto di essere egualmente rappresentati.
Inoltre, il principio relativo all'equilibrio rappresentati-rappresentanti non riguarda solo il rapporto tra elettori ed eletti, ma anche quello tra elettori e assessori (questi ultimi nominati) sia perché, in base all'art. 123 Cost., “forma di governo” e “principi fondamentali di organizzazione e funzionamento” debbono essere “in armonia con la Costituzione”, sia perché l'art. 51 Cost. subordina al rispetto delle “condizioni di eguaglianza” l'accesso non solo alle “cariche elettive”, ma anche agli “uffici pubblici” (non elettivi)».
L'art. 14, comma 1, del d.l. 138/2011 stabilisce che, per le Regioni la cui popolazione sia inferiore a due milioni di abitanti, il numero di consiglieri regionali non deve essere superiore a 30 (lettera a), mentre il numero degli assessori regionali non deve essere superiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale (lettera b), quindi a 6.
Considerato che, secondo le rilevazioni ISTAT nel periodo 2010-2013, la popolazione della Regione Calabria è stata inferiore a due milioni di abitanti, l'art. 1 della delibera legislativa statutaria impugnata è in contrasto con la lettera a) del comma 1 del citato art. 14, nella parte in cui sostituisce il numero «50» con quello di «40», anziché con quello di «30»; il successivo art. 2 è in contrasto con la lettera b) del medesimo comma 1, nella parte in cui prevede «un numero di Assessori non superiore a otto» anziché «un numero di Assessori non superiore a sei». Le disposizioni censurate, dunque, ledono i principi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dal citato art. 14 del d.l. 138/2011, con conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.

Dichiarazione:



Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della delibera legislativa statutaria della Regione Calabria  approvata in prima lettura dal Consiglio regionale con deliberazione n. 230 del 9 ottobre 2012 e in seconda lettura con deliberazione n. 279 del 18 marzo 2013, nella parte in cui sostituisce il numero «50» con quello di «40», anziché con quello di «30»; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della medesima delibera legislativa statutaria nella parte in cui prevede «un numero di Assessori non superiore a otto» anziché «un numero di Assessori non superiore a sei».