Sentenza n.27 - deposito 25 2014

<p>Assunzioni di personale - coordinamento della finanza pubblica - decadenza nomine ASL - buon andamento della pubblica amministrazione</p>


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 1, e 34, comma 1, della legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 4 (Legge finanziaria regionale 2013)





 


 

Contenuto delle disposizioni impugnate



L'art. 12, comma 1, autorizza transitoriamente gli enti inseriti nella Sezione II della Tabella A1 di cui alla legge della Regione Molise 26 gennaio 2012, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2012), a procedere alla copertura della dotazione organica e del relativo fabbisogno triennale di personale con le modalità indicate nelle leggi istitutive.


Motivi di censura
La disposizione, prevedendo quale limite per le assunzioni la sola dotazione organica degli enti, risulterebbe non in linea con la normativa statale di riferimento che contempla più rigorosi limiti al contenimento della relativa spesa e di conseguenza contrasterebbe con i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica recati dall'art. 117, terzo comma, Cost.


Decisione della Corte
Questione fondata
L'art. 1, comma 557, della l. 296/2006 (legge finanziaria 2007), come modificato dall'art. 14, comma 7, del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. 122/2010, prevede che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale con azioni rivolte ai seguenti ambiti: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.
L'art. 1, comma 557-ter, della medesima l. 296/2006, a sua volta, prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del d.l. 112/2008, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. 133/2008, secondo cui “è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione».
Le disposizioni sancite dall'art. 1, comma 557, della l. 296/2006 e dall'art. 1, comma 557-ter, della medesima legge sono già state qualificate dalla Corte come principi generali di «coordinamento della finanza pubblica» che le Regioni devono rispettare.
La norma impugnata, che consente di procedere a nuove assunzioni, in assenza di un piano per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 557, della l. 296/2006, in particolare con riferimento alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti ed alla razionalizzazione ed allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici, si pone in palese violazione con i principi di «coordinamento della finanza pubblica» e di conseguenza con l'art. 117, terzo comma, Cost.


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 34  è censurato nella parte in cui prevede, al comma 1, che «al termine della legislatura decadono tutte le figure nominate a vario titolo dal Presidente della Giunta, dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale».


Motivi di censura
Nella parte in cui si applica anche alle nomine dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, la disposizione contrasta con la normativa statale in materia di incarichi dei direttori generali, con il principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97 Cost. e con i principi fondamentali in materia di «tutela della salute», in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.La durata in carica del direttore generale, è, infatti, disciplinata dell'art. 3-bis, comma 8, del d. lgs. 502/1992, secondo cui «Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile […]».
Inoltre, incidendo su rapporti contrattuali vigenti, determinandone la decadenza, interverrebbe anche nella materia «ordinamento civile», riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.


Decisione della Corte
Questione fondata
Il legislatore regionale individua un'ipotesi di decadenza di tutte le figure nominate a vario titolo dal Presidente della Giunta, dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale.
In questa definizione rientrano anche le nomine dei direttori generali delle aziende sanitarie.
I direttori generali delle ASL costituiscono una figura tecnico-professionale che ha il compito di perseguire, nell'adempimento di un'obbligazione di risultato (oggetto di un contratto di lavoro autonomo), gli obiettivi gestionali e operativi definiti dal piano sanitario regionale (a sua volta elaborato in armonia con il piano sanitario nazionale), dagli indirizzi della Giunta, dal provvedimento di nomina e dal contratto di lavoro con l'amministrazione regionale.
Sotto il profilo organizzativo, tra l'organo politico e i predetti direttori generali non vi è un rapporto istituzionale diretto e immediato, ma una molteplicità di livelli intermedi.La disposizione impugnata, trovando applicazione nei confronti della tipologia di tali figure dirigenziali, viola l'art. 97 Cost. sotto più profili: contrasta con il principio di buon andamento, per il carattere automatico della decadenza dall'incarico direttore; viola il principio di imparzialità dell'azione amministrativa, perché introduce un'ipotesi di cessazione anticipata e automatica dall'incarico del direttore generale dipendente da un atto dell'organo politico e anche il principio del giusto procedimento, perché non prevede «il diritto del funzionario di intervenire nel corso del procedimento che conduce alla sua rimozione e di conoscere la motivazione di tale decisione.

Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, della l.r. Molise 4/2013 e dell'art. 34, comma 1, della medesima, nella parte in cui non esclude gli incarichi di funzione dirigenziale di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).