Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1 e 2, commi 5, 6 e 7, della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 71 (Misure per il contenimento dei costi della selezione del personale nella Regione Abruzzo, modifica alla legge regionale n. 91/94 e disposizioni per il funzionamento della Struttura del servizio di cooperazione territoriale – IPA)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 1, comma 1, dispone la proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici fino al 31 dicembre 2014.
Motivi di censura
Contrasto con l'art. 1, comma 388, della l. 288/2012 (Legge di stabilità 2013), che fissa il termine di scadenza al 30 giugno 2013, in violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica, inderogabile da parte della Regione.
Decisione della Corte
Questione inammissibile: successivamente alla proposizione del ricorso, la disciplina contenuta nella norma interposta richiamata dal Governo è stata modificata, giungendo al sostanziale riallineamento alle indicazioni del legislatore statale riguardo al termine di scadenza delle graduatorie dei concorsi pubblici previsto dalla disposizione censurata.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 2, comma 5, stabilisce che, in caso di mancato rinnovo o mancato conferimento dell'incarico, il personale dirigente presente nei ruoli delle aziende per il diritto allo studio universitario è considerato in esubero e transita direttamente nei ruoli regionali.
Motivi di censura
Contrasto con le procedure previste per le eccedenze di personale dall'art. 33 del d. lgs. 165/2001, e conseguente lesione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva l'«ordinamento civile», e quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile e dai contratti collettivi, alla competenza esclusiva dello Stato.
Decisione della Corte
Questione fondata
La norma regionale incide sull'istituto della mobilità, che afferisce alla disciplina del rapporto di lavoro pubblico (privatizzato), invadendo una sfera di competenza legislativa che l'art. 117, secondo comma, lettera l), riserva alla competenza esclusiva dello Stato. La disposizione non è neanche coerente con il regime normativo di fonte statale e negoziale (che prevede la possibilità di riassorbire il personale in esubero mediante una complessa procedura (verifica della possibilità di riutilizzo del personale in eccedenza; collocamento in aspettativa per 24 mesi e infine risoluzione del rapporto).
La disposizione in esame, a fronte di una situazione di esubero, dispone il passaggio diretto nei ruoli regionali del dirigente “eccedentario”, a prescindere dell'eccedenza, e anzi anche in difetto di una posizione lavorativa effettivamente disponibile.
Contenuto della disposizione impugnata
I commi 6 e 7 dell'art. 2 dispongono l'assunzione temporanea delle relative funzioni, in caso di assenza o impedimento del dirigente, da parte del funzionario di grado più elevato con i requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, con attribuzione a quest'ultimo del trattamento economico spettante al dirigente.
Motivi di censura
Violazione della normativa vigente in materia di pubblico impiego e dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, in quanto l'attribuzione delle funzioni dirigenziali come disciplinata dalla normativa regionale censurata non sarebbe riconducibile né alla “reggenza”, in base alla quale il “reggente” non dovrebbe avere diritto ad alcun incremento retributivo, né all'adibizione a mansioni superiori, nella specie, in tesi, preclusa dal passaggio dal livello del comparto a quello della dirigenza.
Decisione della Corte
Questione fondata
La disposizione regola una specifica ipotesi di assegnazione di personale ad altre mansioni (nella specie, di rango dirigenziale), che tipicamente attiene allo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne concreta, cioè, una modificazione temporanea con riguardo al contenuto della prestazione lavorativa. Trattandosi di un mutamento provvisorio di mansioni, la relativa disciplina rientra, dunque, nella materia del rapporto di lavoro e, per esso, dell'ordinamento civile, con la conseguente lesione della competenza legislativa esclusiva statale.
La normativa regionale nemmeno si conforma a quella statale, quale risulta dalle disposizioni dell'art. 52 del d.lgs. 165/2001 e dalle corrispondenti previsioni della contrattazione collettiva di riferimento, che consente l'assegnazione di mansioni superiori solamente in due ipotesi: 1) vacanza di posti in organico e per soli sei mesi, massimo dodici, ove siano state avviate le procedure di copertura dei medesimi posti; 2) sostituzione di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto (escluse le ferie) per la durata dell'assenza. In tutti gli altri casi la destinazione a mansioni superiori è nulla e comporta responsabilità dirigenziale, salvo il principio della retribuzione proporzionata (alla quantità e qualità del lavoro prestato) di cui all'art. 36 Cost.
Le disposizioni regionali in oggetto, regolando un aspetto specifico del mutamento di mansioni che interviene nel corso del rapporto di lavoro, e facendolo oltretutto in contrasto con l'anzidetta disciplina della legge statale e della contrattazione collettiva di comparto, sconfinano in un ambito, quello dell'«ordinamento civile», che è di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5, 6 e 7, della l.r. Abruzzo 71/2012; inammissibile la questione relativa all'at. 1, comma 1.