Sentenza n.13 - deposito 30 2014

<p>Energia - costruzione impianti - distanze</p>


Giudizio incidentale di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania 1° luglio 2011, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici), promosso dal TAR Campania

Contenuto delle disposizioni impugnate


La legge prevede che la costruzione di nuovi aerogeneratori è autorizzata esclusivamente nel rispetto di una distanza pari o superiore a 800 metri dall'aerogeneratore più vicino preesistente o già autorizzato (comma 1); il comma 2 contiene la clausola d'urgenza.

Motivi del ricorso



Violazione dell'art. 117, primo e secondo comma, lett. a), Cost., in quanto la prescrizione di una determinata distanza tra aerogeneratori determinerebbe una limitazione alla libertà di concorrenza e inciderebbe negativamente sugli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili prescritti dalla normativa comunitaria; dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto non rispettosa dei principi fondamentali in materia di produzione di energia dettati dalle linee guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili  stabiliti dalle disposizioni ministeriali poi recepite dal d. lgs. 28/2011, attuativo di normativa comunitaria.
L'art. 1 della legge regionale impugnata viola, inoltre, l'art 97 Cost., in quanto impedisce alla pubblica amministrazione di effettuare le valutazioni più opportune per rendere compatibili le esigenze della produzione di energia con gli altri molteplici interessi che possono concorrere alla scelta delle soluzioni più adeguate.

Decisione della Corte



Questione fondata
In materia di localizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, alle Regioni è consentito soltanto individuare, caso per caso, «aree e siti non idonei», avendo specifico riguardo alle diverse fonti e alle diverse taglie di impianto, in via di eccezione e solo qualora ciò sia necessario per proteggere interessi costituzionalmente rilevanti.
Il margine di intervento riconosciuto al legislatore regionale per individuare «le aree e i siti non idonei» alla installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile ai sensi dell'art. 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003 e del paragrafo 17 delle linee guida, non permette in alcun modo che le Regioni prescrivano limiti generali, valevoli sull'intero territorio regionale, specie nella forma di distanze minime, perché ciò contrasterebbe con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell'Unione europea.

Dichiarazione:



Dichiara la illegittimità costituzionale della l.r. Campania 11/2011.