Sentenza n.11 - deposito 27 2014

<p>Professioni - tutela della salute - energia</p>


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 17, 35 e 37 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 (Legge di semplificazione dell'ordinamento regionale 2012)

Contenuto delle disposizioni impugnate



Gli articoli 1, 2 e 3 modificano la l.r. 3/1995 in materia di tassidermia e imbalsamazione.
Per effetto di tali modifiche, l'acceso all'attività di tassidermia, prima subordinato a denuncia di inizio attività (DIA), è subordinato a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nella quale viene attestata la frequenza di un corso di formazione professionale obbligatoria.
Le disposizioni impugnate inoltre abrogano le disposizioni relative all'abilitazione tramite esame, prevedendo, in sostituzione, l'obbligo di frequenza di un corso di formazione professionale obbligatorio i cui contenuti devono essere definiti dalla Regione entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale.


Motivi di censura
Violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost, poiché nella materia concorrente delle professioni la potestà legislativa regionale deve rispettare il principio per cui la individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, alla normativa dello Stato, mentre rientra nella competenza regionale la disciplina degli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale.


Decisione della Corte
Questione non fondata
La potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure abilitanti, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza regionale la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Una volta però che la legge statale abbia dato vita ad una autonoma figura professionale, non vi è motivo per cui le Regioni, dotate di potestà primaria nella materia della formazione professionale, non possano regolare corsi di formazione relativi alle professioni già istituite dallo Stato, come del resto previsto dalla normativa statale.
Le modifiche introdotte dalla normativa regionale non sono istitutive di nuova professione, ma solo prevedono una diversa modalità di accesso allo svolgimento delle attività di imbalsamazione e tassidermia, per la quale è richiesta obbligatoriamente la partecipazione  un corso di formazione. Le disposizioni costituiscono quindi esercizio della potestà residuale delle Regioni in tema di formazione professionale.


Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 17 sostituisce l'art. 41 della l.r. Toscana 38/2004 in materia di ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali, e prevede che l'avvio di un'attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente sia assoggettato a SCIA. Stabilisce inoltre che l'azienda USL può effettuare entro trenta giorni dal ricevimento della SCIA un sopralluogo di verifica presso la sede dell'attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente.


Motivi di censura
Contrasto con la normativa statale, attuativa di normativa comunitaria, che subordina l'utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente ad autorizzazione regionale rilasciata «previo accertamento che gli impianti destinati all'utilizzazione siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua le proprietà esistenti alla sorgente corrispondenti alla sua qualificazione». Inoltre, la normativa statale stabilisce che gli accertamenti devono essere effettuati dagli organi regionali per il rilascio dell'autorizzazione.
La previsione della SCIA, la quale costituisce una forma di controllo successivo, in luogo dell'autorizzazione, che costituisce una forma di controllo preventivo, esporrebbe i cittadini al pericolo di danni per la salute, tenuto anche conto della circostanza che la normativa regionale prevede che i sopralluoghi della ASL siano meramente facoltativi.


Decisione della Corte
Questione fondata
La normativa statale in materia di utilizzazione e commercializzazione di acque minerali naturali stabilisce che la relativa utilizzazione e l'immissione in commercio siano subordinate a previa autorizzazione, rilasciata dopo avere accertato la ricorrenza di determinate condizioni.
La disposizione impugnata viola l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto contrasta con il d.lgs. n. 176 del 2011 che detta una disciplina di principio in materia di tutela della salute, nonché l'art. 117, primo comma, Cost. dal momento che, disattendendo le previsioni della normativa comunitaria, la quale subordina ad autorizzazione l'utilizzazione di una sorgente d'acqua minerale naturale, si pone in contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 35 sostituisce l'art. 16 della l.r. 39/2005 in materia di energia, prevedendo, al comma 1, che determinati interventi sono soggetti a SCIA, ai fini degli adempimenti in materia edilizia e di energia (nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo VI della l.r. n. 1/2005, delle disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6, dello stesso articolo 35, nonché nel rispetto degli articoli 3, 3-bis, 3-ter, 8, 10, 18, 20, 21, 26, 39 e 42, della stessa l.r. 69/2012.


Motivi di censura
Violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., riguardo alla materia del governo del territorio e della protezione civile nella parte in cui prevede il rispetto dell'art. 10 della l.r. 39/2005, che ha escluso talune opere dal rilascio delle autorizzazioni per l'inizio dei lavori nelle zone sismiche.


Decisione della Corte
Questione inammissibile per genericità delle censure.


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 37 sostituisce l'art. 17 della l.r. 39/2005.
Il comma 2 elenca una serie di interventi che non necessitano di titolo abilitativo, e tra questi prevede, alle lettere a) e b), l'installazione di pannelli solari termici di sviluppo uguale o inferiore a 20 mq e l'installazione di pannelli solari termici per applicazioni nel settore fotovoltaico.
In base alla lettera f) del comma 2, l'installazione di impianti di produzione energetica alimentati a biomassa fino a 0.5 megawatt termici rientrano tra gli interventi che non necessitano di titolo abilitativo.
La lettera a) del comma 3 assoggetta a regime dell'attività libera l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 m e di diametro non superiore ad un metro.


Motivi di censura
Le lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 17 della l.r. 39/2005 violano l'art. 117, terzo comma, Cost. in quanto disciplinano il regime abilitativo per gli interventi indicati, in modo difforme rispetto a quanto previsto dalla normativa statale. I regimi di abilitazione alla costruzione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili previsti dalle disposizioni richiamate costituiscono principio fondamentale della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».
La lettera f) contrasta con la normativa statale, che consente alle Regioni di estendere il regime dell'attività libera agli impianti alimentati da fonti rinnovabili, purché con potenza nominale fino a 50 KW.
La lettera a) del comma 3 non rispetta i limiti posti dalla norma statale, che prevede il regime della comunicazione per i singoli generatori eolici, purché collocati su edifici esistenti e aventi una potenza nominale massima di 50 kW.


Decisione della Corte
Questione fondata con riferimento alle lettere a) e b) del comma 2: la Regione estende il regime semplificato della mera comunicazione ad interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa statale, violando il principio fondamentale nella materia dell'energia costituito dalla disciplina del regime dei titoli abilitativi dettata dall'art. 7 del d. lgs. 28/2011.
Questione fondata con riferimento alla lettera f) del comma 2: la normativa statale consente alle Regioni di estendere il regime semplificato limitatamente agli impianti con potenza uninominale fino a 50 kW.
Questione non fondata con riferimento alla lettera a) del comma 3: la disposizione è rispettosa di quanto stabilito dalla normativa statale.


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 17, comma 5, lettere a), b) e c), della l.r. 39/2005, come modificato dall'art. 37 della l.r. 69/2012, stabilisce che non necessitano di titolo abilitativo l'installazione degli impianti di produzione energetica aventi tutte le seguenti caratteristiche: a) realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; b) laddove vi sia produzione di energia elettrica, la relativa capacità di generazione sia compatibile con il regime di scambio sul posto; c) laddove vi sia produzione di calore, questo sia destinato alla climatizzazione o alla produzione di acqua calda sanitaria dell'edificio stesso.


Motivi di censura
La disposizione impugnata viola l'art. 117, terzo comma, Cost., ponendosi in contrasto con i principi fondamentali in materia di energia. In particolare: la lettera a) contrasta con l'art. 6, comma 11, del d.lgs. 28/2011 in quanto, nell'assoggettare al regime della comunicazione anche gli impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili, non fissa il limite di potenza fino a 50 KW stabilito dalla normativa statale; la lettera b) assoggetta a comunicazione di inizio lavori gli impianti che producono energia elettrica aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto (con capacità di generazione fino a 200 KW e in taluni casi superiore) in contrasto con quanto statuito dall'art. 6, comma 11, del d.lgs. 28/2011 il quale prevede per l'applicazione del regime della comunicazione il limite di potenza fino a 50 KW; la lettera c) contrasta con l'art. 7, commi 1 e 2, del d.lgs. 28/2011 in quanto assoggetta a comunicazione gli impianti solari senza richiamare le condizioni previste dalla legge statale ed in quanto non specifica a quale comunicazione la disposizione regionale faccia riferimento, se a quella di cui al d.P.R. 380/2001, ovvero a quella di cui al d.lgs. 115/2008.
Contrasta inoltre con l'art. 7, comma 5, del d.lgs. 28/2011 perché consente la collocazione di detti impianti anche oltre i casi previsti dalla normativa statale (edifici e spazi liberi privati annessi).


Decisione della Corte
Questione non fondata: gli interventi contemplati nella disposizione regionale corrispondono a quelli già previsti dalla normativa statale.


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 17, comma 11, della l.r. 39/2005 come modificato dalla l.r. 69/2012, stabilisce che non necessitano di titolo abilitativo, ai sensi della medesima legge e della l.r. 1/2005, le modifiche e manutenzioni degli impianti di cui agli articoli 11, 13, 15, 16, comma 3, e 16-bis, comma 4, esistenti o in corso di realizzazione, salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 4 e dall'articolo 16-bis, comma 5.


Motivi di censura
Violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.: la disposizione contrasta con il principio fondamentale della materia «produzione trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» dettato dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. 28/2011 che in via transitoria assoggetta alla procedura abilitativa semplificata (PAS) le sole modifiche non sostanziali e per i soli impianti esistenti, mentre per le modifiche sostanziali, in attesa della adozione di apposito decreto interministeriale, fa salvo il principio della identità di forma tra il provvedimento abilitativo originario e la sua variante.
La disposizione regionale assoggetta tutte le modifiche impiantistiche, a prescindere dalla loro natura sostanziale, al regime della libera attività, in contrasto con la normativa statale.


Decisione della Corte
Questione non fondata
La disposizione stabilisce che non necessitano di titolo abilitativo le manutenzioni e le modifiche di tutti gli impianti esistenti che non rientrino tra quelle per cui è prevista la PAS ai sensi dell'art. 16-bis, comma 5, o la SCIA, ai sensi dell'art. 16, comma 4. Nulla prevede invece con riguardo alle modifiche sostanziali.
La mancanza di un espresso richiamo a tale tipologia di modificazioni non può essere interpretata nel senso che le medesime siano assoggettate al regime della libera attività, tanto più in presenza di una specifica disciplina per tipologie di modifiche meno incisive, dettata dagli art. 16, comma 4, e 16-bis, comma 5.
La norma regionale impugnata deve essere interpretata nel senso che essa sottopone al regime semplificato unicamente le modifiche non sostanziali. Per quelle sostanziali, invece, in forza del rinvio operato dall'art. 13 della legge regionale, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 28/2011.

Dichiarazione:



Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17 della l.r. Toscana 69/2013 e dell'art. 37 della l.r. 69/2012 nella parte in cui modifica l'art. 17, comma 2, lettere a), b) ed f), della l.r. 39/2005; inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 della l.r. 69/2012; non fondate le altre censure.