Giudizio di legittimità costituzionale sollevato dalle Regioni Liguria ed Emilia Romagna sugli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, lett. a), e 6 della legge 24 novembre 2000, n. 376 su delegificazione di norme e semplificazione di procedimenti amministrativi (legge di semplificazione per il 1999).
Contenuto delle disposizioni impugnate
I primi tre commi dell'art. 1 della l. 340/2000 prevedono la delegificazione e la semplificazione, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della l. 59/1997, di una serie di procedimenti amministrativi e di adempimenti elencati mediante regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della l. 400/1988. Le disposizioni relative ai procedimenti soppressi sono abrogate a far tempo dall'entrata in vigore della l. 340/2000.
Il comma 4, lettera a), dell'art. 1 della l. 340/2000 stabilisce che, fin quando le Regioni non avranno provveduto a disciplinare autonomamente le materie, saranno applicati i regolamenti di delegificazione.
Motivi del ricorso
Si prevede la possibilità per lo Stato di emanare regolamenti di delegificazione anche in materie e procedimenti di competenza regionale: l'elenco allegato alla legge comprende infatti anche procedimenti di competenza regionale. Si viene quindi a disporre l'efficacia di questi regolamenti anche nelle materie regionali e si prevede la loro idoneità a prevalere, abrogandole, sulle leggi regionali preesistenti.
Sono quindi violati gli articoli 117 e 118 della Costituzione, secondo cui, nelle materie di competenza regionale, la disciplina dei procedimenti è riservata alle Regioni, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali, dettati dalle leggi, e non dai regolamenti statali. L'intervento del Governo dovrebbe essere limitato alle materie di competenza statale.
Decisione della Corte
Poiché i ricorsi sono stati presentati prima della l. cost. 3/2001, il giudizio viene affrontato alla luce del Titolo V previgente, quindi senza considerare che il sesto comma del nuovo 117 prevede che la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione statale esclusiva, mentre in ogni altra materia spetta alle Regioni.
Queste possono comunque sempre censurare nuove manifestazioni di potestà regolamentare statali ritenute in contrasto con le attribuzioni ad esse spettanti.
Secondo il precedente 117, la Regione operava, nelle materie di competenza propria, in base ai principi fondamentali contenuti in leggi o in atti aventi forza di legge dello Stato, con esclusione di quelli regolamentari; le leggi regionali potevano essere abrogate solo ad opera di altre leggi regionali o da norme statali recanti norme di principio con le quali quelle regionali fossero incompatibili.
Era escluso che regolamenti statali potessero intervenire nelle materie attribuite alle Regioni (v. anche art. 17, comma 1, lett. b), e comma 2 della l. 400/1988).
Però, in molte materie riservate alla competenza regionale, la mancanza di una disciplina regionale portava a far applicare leggi statali previgenti, non solo come principi fondamentali, ma anche come norme di dettaglio efficaci in mancanza di normativa locale, salvo il principio di cedevolezza (sent. n. 214/1985), giungendo anche ad ammettere che potessero essere emanate norme regolamentari cedevoli per dare attuazione a leggi statali o a norme comunitarie operanti in ambito regionale.
Per semplificare, il legislatore statale ha voluto delegificare: la semplificazione è il fine, la delegificazione lo strumento, ma i principi del meccanismo non sono cambiati (v. sentenza 408/1998).
I regolamenti statali di delegificazione non possono avere efficacia nella disciplina delle materie di competenza regionale (v. sentenza 408/1998) e la legge statale non può possa attribuire ad essi l'efficacia di sostituire la preesistente disciplina delle leggi regionali, abrogandola.
La sostituzione con norme regolamentari riguarda solo le preesistenti disposizioni di legge statali che già operavano nelle materie di competenza regionale. Queste leggi potevano essere vincolanti per le Regioni o perché contenevano disposizioni di principio o perché contenevano disposizioni di dettaglio, immediatamente operanti in ambito regionali in mancanza di specifica disciplina regionale.
Poiché le norme regolamentari sostituiscono unicamente la disciplina di dettaglio dettata dallo Stato, l'emanazione di regolamenti statali di delegificazione in materie di competenza regionale non determina l'abrogazione di leggi regionali in vigore, e i regolamenti risultano applicabili, seppure a titolo "cedevole", in mancanza della corrispondente disciplina legislativa regionale.
Dichiarazione:
Dichiara non fondata la questione.