Sentenza n.8 - deposito 23 2014

<p>Aliquote IRPEF</p>

Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2012, n. 45  (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia)

Contenuto delle disposizioni impugnate

Prevede l'incremento per scaglioni di reddito dell'aliquota dell'addizionale regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Motivi del ricorso

Stabilendo l'applicazione di un'unica aliquota (pari allo 0,5 per cento) per una fascia di redditi particolarmente estesa (dai 28 mila euro annui sino a tutti i redditi oltre i 75 mila euro annui) e prevedendo che le variazioni decorrano dal 1° gennaio 2013, la disposizione viola diversi parametri costituzionali (artt. 3, 97, 53, sul principio di progressività; 117, terzo comma, Cost., sotto il profilo del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e si pone in contrasto con le norme statali in materia di rimodulazione delle aliquote dell'addizionale regionale IRPEF. L'art. 6 del d.lgs. 68/2011 accorda alle Regioni la facoltà di variazione dell'aliquota dell'addizionale regionale solo a fronte di una differenziazione delle aliquote rispettosa del principio di progressività e con l'integrale rispetto degli scaglioni previsti dal legislatore statale; tale facoltà è inoltre accordata solo a decorrere dall'anno 2014.

Decisione della Corte

Questione inammissibile con riferimento agli artt. 3 e 97 Costituzione, per assenza di motivazione.
Questione non fondata con riferimento agli altri parametri.
L'art. 6 del d.lgs. 68/2011, invocato come norma interposta, nel prevedere, al comma 1, la facoltà per le Regioni a statuto ordinario di aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base a decorrere dall'anno 2012, con il successivo comma 4 si limita a vietare aliquote delle addizionali disallineate rispetto agli scaglioni di reddito erariali.
Essa, dunque non impone l'obbligo di osservare integralmente tutti gli scaglioni statali, restando così affidati direttamente al principio costituzionale di progressività i limiti del potere regionale di differenziazione delle addizionali e della loro misura. Tale vincolo risulta pertanto rispettato dal legislatore regionale.
Non ravvisa neanche contrasto con riferimento alla disciplina temporale dettata dalla Regione: l'art. 6, comma 7, del d. lgs. 68/2011 prevede la decorrenza dal 2014 unicamente riguardo alle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, e non al comma 1, che disciplinata la facoltà per le regioni a statuto ordinario di aumentare o diminuire le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF.
Tale facoltà trova nello stesso comma la propria specifica disciplina temporale, e questa fa riferimento all'anno 2012: non vi è dunque contrasto con la norma regionale destinata ad operare dall'anno finanziario 2013.

Dichiarazione:

Dichiara inammissibili o non fondate le questioni sollevate.