Sentenza n.2 - deposito 13 2014

<p>Durata della concessione - tutela della concorrenza</p>

Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Toscana 24 novembre 2012, n. 64 (Modifiche alla l.r. 69/2008, alla l.r. 65/2010, alla l.r. 66/2011, alla l.r. 68/2011 e alla l.r. 21/2012)

Contenuto delle disposizioni impugnate

Inserisce nell'art. 82 della l.r. Toscana 65/2010 (Legge finanziaria per l'anno 2011), il comma 1-bis  in base al quale nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma al gestore unico e fino al subentro dello stesso, gli enti locali competenti provvedono a garantire la continuità del servizio reiterando, anche oltre il primo biennio, i provvedimenti di emergenza emanati ai sensi del comma 1.

Motivi del ricorso

Contrasto con la normativa comunitaria in base alla quale, per fare fronte a situazioni di emergenza in caso di interruzione o possibilità d'interruzione del servizio, gli enti locali competenti, nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, possono adottare provvedimenti di emergenza, che assumono la forma di un'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici; secondo la norma comunitaria i contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni. Violazione quindi della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, di cui  all'art. 117, secondo comma, lettera e), e primo comma della Costituzione.

Decisione della Corte

Questione fondata
Il rinnovo o la proroga automatica delle concessioni oltre i due anni viola l'art. 117, primo comma, Cost. per contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza, determinando anche una disparità di trattamento tra operatori economici, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e). La disciplina regionale, impedendo l'ingresso di altri potenziali operatori economici nel mercato, pone barriere all'ingresso, tali da alterare la concorrenza.
Non è consentito al legislatore regionale disciplinare il rinnovo o la proroga automatica delle concessioni alla loro scadenza − in contrasto con i principi di temporaneità e di apertura alla concorrenza − poiché, in tal modo, dettando vincoli all'entrata, verrebbe ad alterare il corretto svolgimento della concorrenza nel settore, determinando una disparità di trattamento tra operatori economici ed invadendo la competenza esclusiva del legislatore statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.
Solo con l'affidamento dei servizi pubblici locali mediante procedure concorsuali si viene ad operare una effettiva apertura di tale settore e a garantire il superamento di assetti monopolistici.


 

Dichiarazione:

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2 della l.r. Toscana 64/2012.