Sentenza n.307 - deposito 17 2013

<p>Energia</p>



Giudizio principale di legittimità costituzionale degli degli artt. 5, commi 15 e 18, 6, commi 1, lettera f), 3 e 6, 7, commi 5 e 6, 13, comma 1, 16, comma 2, e 18, comma 2, ultima parte, della legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)

Contenuto delle disposizioni impugnate



L'art. 5, comma 15, stabilisce che l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili può prevedere misure compensative in favore dei Comuni interessati, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee guida statali di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), e che dette misure vengono stabilite con i provvedimenti conclusivi delle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA.


 


Motivi di censura
Violazione dei principi fondamentali fissati dal legislatore statale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e quindi dell'art. 117, terzo comma, Cost.: rinviando la definizione delle misure compensative ai provvedimenti conclusivi delle procedura di VIA o di assoggettabilità a VIA, la disposizione pregiudica le prerogative delle amministrazioni locali, in contrasto con quanto previsto dalla normativa statale, in base alla quale le amministrazioni competenti determinano in sede di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei comuni.  


 


Decisione della Corte
Questione non fondata
Imponendo espressamente il rispetto di quanto previsto nell'Allegato 2 delle Linee guida statali, la disposizione si limita a prevedere, in linea con la normativa statale ed in attuazione di essa, che, nell'ambito del procedimento unico per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di energia prodotta da fonti rinnovabili, quando sia richiesta anche la valutazione di impatto ambientale o la verifica di assoggettabilità a VIA, le misure compensative sono determinate, in sede di riunione della conferenza di servizi, tramite la quale si svolge il procedimento unico, e nella quale confluiscono i provvedimenti di VIA, congiuntamente con i predetti provvedimenti, tenendo conto delle misure di mitigazione eventualmente adottate in quella sede. Ratio della determinazione in sede di conferenza di servizi è appunto di evitare che le misure di compensazione siano fissate unilateralmente da un singolo comune. 


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 5, comma 18, stabilisce che «la convocazione della conferenza dei servizi di cui all'articolo 12 d.lgs. 387/2003 è subordinata alla produzione da parte del proponente di un piano economico e finanziario asseverato da un istituto bancario o da un intermediario iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 (Albo degli intermediari finanziari) del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che ne attesti la congruità».


 


Motivi di censura
Contrasto con i principi fondamentali in materia di energia, contenuti sia nell'art. 12, comma 3, del d.lgs. 387/2003, secondo cui la conferenza dei servizi deve essere convocata dalla Regione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, senza che tale convocazione sia subordinata ad alcuna circostanza, sia nella lettera j) del paragrafo 13.1. dell'Allegato alle Linee guida nazionali, secondo cui l'istante presenta, all'atto dell'avvio dei lavori, «una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate, e non un generico piano economico e finanziario dai contenuti imprecisati e senza alcun richiamo alla finalità propria dello strumento fideiussorio in questione.
Inoltre, subordinando la convocazione della conferenza dei servizi alla produzione da parte del proponente di un piano economico e finanziario, la disposizione pregiudica il libero accesso al mercato dell'energia, creando una situazione di artificiosa alterazione della concorrenza fra le diverse aree del Paese e violando la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.


 


 


Decisione della Corte
Questione non fondata
La disposizione deve essere letta alla luce del comma 9 del medesimo art. 5, che espressamente stabilisce che l'istanza di autorizzazione unica deve essere corredata da quanto indicato al paragrafo 13.1. dell'Allegato alle Linee guida statali e quindi anche da quanto prescritto alla lettera j) dello stesso, che impone di presentare all'atto dell'avvio dei lavori «una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa». L'obbligo di presentare il piano economico e finanziario, imposto dall'art. 5, comma 18, della legge regionale, quindi, si aggiunge e non si sostituisce a quanto prescritto dalla lettera j) del paragrafo 13.1.dell'Allegato alle Linee guida.
La stessa normativa statale (paragrafo 6. e paragrafo 13. dell'Allegato alle Linee guida) attribuisce alle Regioni il potere di prevedere che l'istanza di autorizzazione venga corredata da ulteriore documentazione; tale onere aggiuntivo è imposto dalla legge regionale nei confronti di tutti i soggetti che propongono l'istanza, senza discriminazioni a livello regionale, quindi, la previsione regionale non determina alcuna artificiosa alterazione della concorrenza, ma costituisce legittimo esercizio da parte della Regione della propria competenza legislativa concorrente.


 


 


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 6, comma 1, lettera f), stabilisce che la procedura abilitativa semplificata «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge […] trova applicazione anche per gli […] impianti idroelettrici di taglia non superiore a 1 MWe».


 


 


Motivi di censura
Violazione dei principi fondamentali in materia di energia: nel prevedere genericamente la sottoposizione a procedure semplificate di tutti gli impianti fino a 1 MW, e quindi anche degli impianti con potenza installata superiore a 100 kW, si pone in contrasto con il decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale), che, All'allegato IV, punto 2 “Industria energetica ed estrattiva”, alla lettera m), prevede che gli impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW rientrano nel novero delle opere soggette alla procedura di assoggettabilità a VIA di competenza regionale. Lede inoltre la competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, in quanto, sottoponendo a procedure semplificate tutti gli impianti fino a 1 MW e quindi anche quelli con potenza installata superiore a 100 kW, risulta in contrasto con l'art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 28 del 2011, il quale impone, a tutela dell'ambiente e del paesaggio, il più gravoso procedimento dell'autorizzazione unica.


 


 


Decisione della Corte
Questione non fondata
L'Allegato IV, punto 2, lettera m), alla Parte seconda del d.lgs 152/2006, individua gli impianti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA di competenza delle Regioni e delle Province autonome, includendovi quelli «per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW». La procedura abilitativa semplificata, stabilita dalla norma regionale impugnata, non esclude l'applicazione della procedura di assoggettabilità a VIA degli impianti di produzione di energia idroelettrica.
Inoltre, l'art. 6 del d.lgs. 28/2011, che disciplina la «procedura abilitativa semplificata» per l'attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, dispone che «le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di applicazione della procedura abilitativa semplificata agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico.


 


 


Contenuto della disposizione impugnata
I commi 3 e 6 dell'art. 6 dispongono che «sono altresì soggetti a procedure semplificate gli interventi per i quali leggi nazionali prevedono quale titolo autorizzativo la comunicazione o ogni altra procedura abilitativa semplificata, comunque denominata» e che «il Comune, a richiesta del soggetto che ha dato avvio alla PAS o alla comunicazione o a qualsiasi altra procedura semplificata, rilascia una dichiarazione attestante che il titolo abilitativo assentito costituisce titolo idoneo alla realizzazione dell'impianto».


 


 


Motivi di censura
Contrasto con i principi fondamentali dettati dal legislatore statale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di cui al d.lgs. 28/2011, il quale individua in maniera tassativa i titoli abilitativi in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili, impedendo al legislatore regionale di dare rilievo ed attribuire effetti giuridici a procedure abilitative ulteriori e diverse da quelle indicate dalla legge statale.


 


 


Decisione della Corte
Questione inammissibile
La questione è inammissibile a causa della generica individuazione della normativa legislativa statale utilizzata quale parametro interposto.


 


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 7, comma 5, dispone che «le variazioni di tracciato degli elettrodotti e di posizionamento delle cabine di trasformazione, pur se costituenti modifiche sostanziali, possono essere autorizzate con le procedure della legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25» (e cioè con le procedure semplificate previste per la realizzazione di linee e impianti elettrici con le relative opere accessorie) «a condizione che il punto di connessione alla rete rimanga invariato e che non sia modificata la tipologia di elettrodotto (aereo o sotterraneo)».


 


 


Motivi di censura
Violazione dei principi fondamentali in materia di «energia» fissati dal legislatore statale, in quanto, escludendo dal regime dell'autorizzazione unica le variazioni di tracciato degli elettrodotti e di posizionamento delle cabine di trasformazione, «pur se costituenti modifiche sostanziali», contrasta con l'art. 12, comma 3, del d.lgs. 387/2003, che impone l'autorizzazione unica per le «opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti» alimentati da fonti rinnovabili.


 


 


Decisione della Corte
Questione fondata
L'art. 12, comma 3, del d.lgs. 387/2003 stabilisce che «la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico». Tale disposizione, che reca un “principio fondamentale” della materia vincolante le Regioni, chiaramente impone che, ogniqualvolta si intenda realizzare una modifica sostanziale all'impianto per la cui realizzazione è stata rilasciata l'autorizzazione unica, sia necessaria una nuova autorizzazione unica.
La norma regionale impugnata, nella parte in cui assoggetta le “variazioni di tracciato” degli elettrodotti e le “variazioni di posizionamento” delle cabine di trasformazione, «pur se costituenti modifiche sostanziali», ad una procedura abilitativa semplificata, in deroga all'autorizzazione unica, vìola l'art. 12, comma 3, del d.lgs. 387/2003 e, conseguentemente, l'art. 117, terzo comma, Cost.


 


 


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 7, comma 6, stabilisce che «le modifiche non sostanziali sono soggette alla procedura semplificata o alla comunicazione di cui all'articolo 6» e che sono, altresì, soggette alla procedura abilitativa semplificata dell'art. 6 «le varianti progettuali relative agli impianti inferiori a 1 MW elettrico assentiti con procedure semplificate» perfezionatesi, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 1 (legge di bilancio 2008) e dell'art. 3 della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale), anteriormente alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 119 del 2010.


 


 


Motivi di censura
Non precisando che le varianti per gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici, che ricadono nell'ambito della procedura abilitativa semplificata, non devono comportare «variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria, delle strutture e dell'area destinata a ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse», e non precisando, con specifico riguardo agli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas, che dette varianti non possono avere ad oggetto il combustibile o la potenza termica installata, la disposizione viola i principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale in materia di fonti rinnovabili nell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 28/2011.


 


Decisione della Corte
Questione non fondata
Le precisazioni contenute nell'art. 5, comma 3, del d. lgs. 28/2011 sono recepite dall'art. 7, comma 3, della legge regionale impugnata, per cui le varianti per gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici, che ricadono nell'ambito della procedura abilitativa semplificata, sono precisamente quelle consentite dal legislatore statale.


 


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 13, comma 1, dispone che «la Regione promuove la costituzione di un organismo, anche sotto forma di consorzio, per il recupero, riciclaggio e/o smaltimento degli impianti in dismissione nel rispetto della normativa UE e nazionale in materia, stipulando anche eventuali accordi con altre Regioni, lo Stato e/o altri Stati membri».


 


Motivi di censura
Violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica, in quanto, prevedendo la costituzione di un consorzio (che può anche ricevere, come potenzialmente non escluso dalla norma, contributi regionali), la disposizione si pone in contrasto con l'art. 9, comma 6, del d.l. 95/2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) che, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, stabilisce il divieto per gli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'art. 118 Cost.


 


Decisione della Corte
Questione non fondata
Il divieto rivolto agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione è norma espressamente ed esclusivamente riferita agli enti locali, finalizzata alla riduzione dei costi relativi agli enti strumentali degli enti locali nella misura almeno del 20 per cento, anche mediante la soppressione o l'accorpamento dei medesimi, il divieto non si rivolge alle Regioni.


 


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 16, comma 2, istituisce l'archivio delle imprese che, in ambito regionale, esercitano impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti di energia rinnovabili.


 


Motivi di censura
La disposizione viola l'art. 81, quarto comma, Cost. in quanto, pur comportando oneri la cui presenza non sarebbe esclusa dalla clausola di invarianza finanziaria, non indica i mezzi per fare fronte alla spesa correlata.


 


Decisione della Corte
Questione fondata
Il legislatore regionale non può sottrarsi alla fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l'art. 81 Cost. si ispira e la copertura di nuove spese «deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri»; la mancata indicazione in legge circa la copertura finanziaria delle spese comporta la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni interessate.


 


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 18, comma 2, ultimo periodo parte, prevede che «la determinazione del sistema degli oneri e delle garanzie con riguardo alle tipologie degli impianti oggetto di autorizzazione unica» avviene con provvedimento della Giunta regionale.


 


Motivi di censura
Demandando ad un provvedimento della Giunta regionale, non ulteriormente definito,  la determinazione degli oneri, la disposizione è censurata per violazione dell'art. 23 Cost. secondo il quale «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge, nonché per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. in quanto riserva alla Giunta il potere di adottare determinazioni di contenuto diversificato e non coincidente con i criteri dettati dalle Linee guida di cui al d.m. 10 settembre 2010.


 


Decisione della Corte
Questione fondata
Prevedendo che «la determinazione del sistema degli oneri e delle garanzie con riguardo alle tipologie degli impianti oggetto di autorizzazione unica» avviene con provvedimento della Giunta regionale, senza fornire alcuna ulteriore indicazione volta a fissare i criteri cui deve ispirarsi detto organo nello svolgimento di tale compito, la disposizione vìola la riserva di legge prevista dall'art. 23 Cost., che impone al legislatore l'obbligo di determinare preventivamente sufficienti criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa.


 


 


 

Dichiarazione:



Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 5, della l.r. Puglia 25/2012; dell'art. 16, comma 2 e dell'art. 18, comma 2, ultimo periodo; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 3 e 6; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 15; 5, comma 18; 6, comma 1, lettera f);  7, comma 6, e 13, comma 1.