Sentenza n.303 - deposito 12 2013

<p>Caccia</p>



Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 5 [recte: 5, comma 13]; 9, comma 1, lettere a) e c); 10, comma 5; 16, comma 5; 20; 24, comma 5; 25, comma 2 [recte: 25, comma 1, lettera l]; e 36, comma 2, della legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania)

Contenuto delle disposizioni impugnate



- art. 5, comma 13: nel prevedere limiti per le autorizzazioni di appostamenti fissi, stabilisce che le Province «possono rilasciare autorizzazioni dando priorità alle domande di ultrasessantenni, di inabili, di portatori di handicap fisici e di coloro che per sopravvenuto impedimento fisico non siano più in condizioni di esercitare la caccia in forma vagante»;
- art. 9, comma 1, lettera a): destina una quota del territorio agro-silvo-pastorale regionale non superiore al trenta per cento del totale a protezione della fauna selvatica;
- art. 9, comma 1, lettera c): consente di destinare anche le aree contigue dei parchi nazionali e regionali a forme di gestione programmata della caccia;
- art. 10, comma 5: prevede che nel piano faunistico regionale, proposto dalla Giunta regionale al Consiglio, sia, tra l'altro, individuato l'«indice minimo di densità venatoria regionale»;
- art. 16, comma 5: prevede che la Giunta regionale, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, possa autorizzare piani di abbattimento di esemplari inselvatichiti di specie domestiche;
- art. 20: disciplina i mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria;
- art. 24, comma 5: consente l'addestramento dei cani da ferma, da cerca e da seguita, nei territori ove non sussista il divieto di caccia e non vi siano colture in atto, per quarantacinque giorni nei due mesi precedenti il mese di apertura della caccia, ad esclusione del martedì e venerdì;
- art. 25, comma 1, lettera l): vieta di cacciare nelle zone colpite, in tutto o in parte, da incendio per i dodici mesi successivi;
- art. 36, comma 2: consente al cacciatore iscritto in un ambito territoriale di caccia (ATC) della Regione l'esercizio venatorio su avifauna migratoria in tutto il territorio agro-silvo-pastorale.


 

Motivi del ricorso



Le disposizioni impugnate violerebbero l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, recando previsioni non rispettose, per difetto, degli standard minimi e uniformi di tutela della fauna fissati dalla conferente normativa statale.
Successivamente al ricorso, la l.r. 12/2013 ha modificato le disposizioni impugnate, recependo sostanzialmente i rilievi, ma non si può escludere che le norme impugnate – rimaste in vigore per l'intera stagione venatoria 2012-2013 – abbiano avuto medio tempore applicazione.

Decisione della Corte



Questione fondata
L'art. 5, comma 13, si pone in contrasto con l'art. 5, comma 4, della legge 157/1992, che stabilisce che l'autorizzazione agli appostamenti fissi può essere richiesta unicamente da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990 e che solo ove si verifichi una «possibile capienza» – in particolare, perché i titolari dell'autorizzazione nella predetta annualità non abbiano rinnovato la richiesta – la stessa può essere formulata da soggetti ultrasessantenni, nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali. Consentendo il rilascio dell'autorizzazione senza prevedere analoghe limitazioni, la norma riduce gli standard di tutela previsti dalla normativa statale; la disposizione è illegittima nella parte in cui non prevede che l'autorizzazione per gli impianti da appostamento fisso può essere chiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata 1989-1990 e, solo qualora si verifiche una in capienza, dagli ultra sessantenni.


Questione fondata
L'art. 9, comma 1, lettera a), che destina una quota del territorio agro-silvo-pastorale regionale non superiore al trenta per cento del totale a protezione della fauna selvatica va posta in relazione all'art. 10, comma 3, della legge 157/1992 che prevede, oltre all'entità percentuale massima, anche un limite percentuale minimo, stabilendo che a protezione della fauna selvatica debba essere destinata una porzione del territorio agro-silvo-pastorale di ogni Regione oscillante tra il venti e il trenta per cento.
La disposizione regionale in esame, non fissando una soglia minima inderogabile almeno eguale a quella stabilita dalla disciplina statale, determina un affievolimento dei livelli di tutela da questa prefigurati.


Questione fondata
L'art. 9, comma 1, lettera c), consente di destinare anche le aree contigue dei parchi nazionali e regionali a forme di gestione programmata della caccia. L'art. 32, comma 3, della legge 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) prevede che «All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia (…) soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge».
La norma statale, emanata nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, delinea uno standard minimo e uniforme di protezione della fauna: la Regione, pertanto, non può prevedere soglie inferiori di tutela.


Questione fondata
L'art. 10, comma 5, che prevede che nel piano faunistico regionale, proposto dalla Giunta regionale al Consiglio, sia, tra l'altro, individuato l'«indice minimo di densità venatoria regionale» è incompatibile con l'art. 14, comma 3, della legge 157/1992, che demanda al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali di stabilire con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. La previsione del dato a livello nazionale è finalizzata ad uniformare, almeno tendenzialmente, la pressione venatoria sul territorio, riequilibrando la sperequazione: Regioni a bassa pressione venatoria possono, infatti, ospitare i cacciatori in esubero di altre Regioni. Detta finalità, che presuppone la determinazione unitaria del dato a livello nazionale, osta, dunque, alla possibilità che la Regione determini, a sua volta, indici minimi, salva la facoltà di individuare un indice massimo per contenere il numero dei cacciatori.


Questione fondata
L'art. 16, comma 5, disciplina la possibilità di autorizzare piani di abbattimento di esemplari inselvatichiti di specie domestiche.
I piani di abbattimento delle specie di fauna selvatica (che comprende anche la fauna inselvatichita) per ragioni di tutela del suolo e del patrimonio zootecnico possono essere autorizzati dalle Regioni solo previa verifica dell'inefficacia di «metodi ecologici» di controllo selettivo, su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).


Questione non fondata
L'art. 20, nel disciplinare i «mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria», non prevede che il cacciatore debba recuperare i bossoli delle cartucce, conformemente a quanto stabilito dall'art. 13, comma 3, della legge 157/1992.
L'art. 20, tuttavia, richiama espressamente il menzionato art. 13 per la definizione dei mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria; inoltre, l'art. 42, comma 5, stabilisce che «Per tutto quanto non previsto nella presente legge si applicano le norme contenute nella legge 157/1992».
Pertanto, i rinvii operati alla normativa statale consentono di ritenere comunque operante l'obbligo imposto dall'art. 13, comma 3, della legge 157/1992.


Questione fondata
L'art. 24, comma 5, che consente l'addestramento dei cani nei territori ove non sussista il divieto di caccia e non vi siano colture in atto, per quarantacinque giorni nei due mesi precedenti il mese di apertura della caccia, ad esclusione del martedì e venerdì si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 10, comma 8, lettera e), della legge 157/1992, che, nell'individuare il contenuto dei piani faunistico-venatori, prevede che esso comprenda anche «le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili».
L'attività di addestramento dei cani da caccia interagisce con l'habitat naturale, rientrando indubbiamente nel concetto di attività venatoria, in quanto strumentale all'esercizio della caccia e dunque deve essere dettata con le stesse modalità, rimanendo, in particolare, soggetta alla pianificazione e alle relative garanzie procedimentali e sostanziali.


Questione fondata
L'art. 25, comma 1, lettera l), vieta di cacciare nelle zone colpite, in tutto o in parte, da incendio per i dodici mesi successivi.
L'art. 10, comma 1, della legge n. 353 del 2000 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) prevede invece che nelle «zone boscate» i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco la caccia è vietata per dieci anni.
La normativa statale, nella prospettiva di consentire la ricostituzione dell'area boschiva incendiata, prevede, dunque, un periodo di inibizione della caccia più ampio rispetto a quello stabilito in modo generale e indistinto dalla norma regionale censurata, la quale si risolve, perciò, in una riduzione della soglia minima di tutela.


Questione fondata
L'art. 36, comma 2, che consente al cacciatore iscritto in un ambito territoriale di caccia (ATC) della Regione l'esercizio venatorio su avifauna migratoria in tutto il territorio agro-silvo-pastorale,  contrasta con l'art. 14, comma 5, della legge 157/1992, il quale, nel prevedere che ogni cacciatore «ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione», realizza uno stretto vincolo tra il cacciatore ed il territorio in cui è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria.

Dichiarazione:



Dichiara l'illegittimità costituzionale: dell'art. 5, comma 13, della l.r. Campania 26/2012, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l.r. Campania 12/2013 «Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania)», nella parte in cui non prevede che l'autorizzazione per l'impianto di appostamento fisso può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990 e, solo nel caso in cui si verifichi una capienza, dagli ultrasessantenni; dell'art. 9, comma 1, lettera a), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l.r. Campania 12/2013, nella parte in cui non prevede che la quota di territorio agro-silvo-pastorale regionale destinata a protezione della fauna selvatica dovesse essere non inferiore al venti per cento del totale; dell'art. 9, comma 1, lettera c), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l.r. Campania 12/2013, limitatamente alle parole «ivi comprese le aree contigue dei parchi nazionali e regionali»; dell'art. 10, comma 5, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l.r. Campania 12/2013, nella parte in cui prevedeva che la Giunta regionale individuasse nel piano faunistico da essa proposto al Consiglio regionale anche l'indice minimo di densità venatoria regionale; dell'art. 16, comma 5, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l.r. Campania 12/2013, nella parte in cui non prevede che la Giunta regionale può autorizzare piani di abbattimento di animali inselvatichiti di specie domestiche solo previa verifica dell'inefficacia di metodi ecologici di controllo selettivo, su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); dell'art. 24, comma 5, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l.r. Campania 12/2013; dell'art. 25, comma 1, lettera l), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l.r. Campania 12/2013, nella parte in cui vieta di cacciare nelle zone boschive colpite in tutto o in parte da incendio per i dodici mesi, anziché per i dieci anni successivi all'incendio; dell'art. 36, comma 2, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l.r. Campania 12/2013, nella parte in cui consentiva ad ogni cacciatore iscritto in un ambito territoriale di caccia (ATC) della Regione Campania l'esercizio venatorio su avifauna migratoria in tutto il territorio agro-silvo-pastorale.


Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della medesima legge regionale, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l.r. Campania 12/2013.