Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 69 (Rifinanziamento legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 – Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 1 finanzia interventi per la valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo; l'art. 2 determina la relativa copertura finanziaria.
Motivi del ricorso
Le disposizioni impugnate sarebbero in contrasto con i principi comunitari in materia di concorrenza, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e quindi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione. Il finanziamento regionale sarebbe incompatibile con il mercato interno, in quanto erogato mediante risorse pubbliche e capace di favorire una determinata impresa privata. Conseguentemente, l'attuazione delle norme censurate avrebbe l'effetto di falsare la concorrenza in un settore, sussistendo in astratto tutti gli elementi costitutivi dell'aiuto di Stato.
Decisione della Corte
Questione fondata
Gli aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno consistono in agevolazioni pubbliche, rese in qualsiasi forma, in grado di favorire talune imprese o talune produzioni e di falsare o minacciare di falsare in tal modo la concorrenza, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri.
I requisiti costitutivi sono: a) intervento dello Stato o di una sua articolazione o impiego di risorse pubbliche a favore di un operatore economico che agisce in libero mercato; b) idoneità dell'intervento ad incidere sugli scambi tra Stati membri; c) idoneità a concedere un vantaggio al beneficiario; d) intervento superiore alla soglia economica minima (aiuto «de minimis»).
L'ordinamento comunitario riserva alla competenza esclusiva della Commissione europea la verifica della compatibilità dell'aiuto con il mercato interno. Ai giudici nazionali spetta solo l'accertamento dell'osservanza dell'avvenuta notifica dell'aiuto. Ed è a questo specifico fine che il giudice nazionale ha una competenza limitata a verificare se la misura rientri nella nozione di aiuto.
La disposizione impugnata, prevedendo direttamente, senza alcuna preventiva notifica, un finanziamento regionale, rientra nell'agevolazione in astratto riconducibile alla categoria degli aiuti di Stato; la Regione rientra certamente tra i soggetti onerati della notifica; l'ammontare dell'agevolazione risulta nettamente superiore al massimo consentito (euro 200.000,00 complessivi in tre esercizi finanziari) entro il quale l'intervento può essere qualificato «de minimis» e conseguentemente sottratto alle procedure di verifica preventiva di pertinenza della Commissione europea.
L'illegittimità costituzionale dell'art. 1 si riflette in via consequenziale anche sull'art. 2 e sull'art. 3, concernente l'entrata in vigore della legge.
L'art. 2 della l.r. Abruzzo n. 33 del 2013, intervenuto dopo l'instaurazione del giudizio, quale interpretazione autentica dell'art. 1 della l.r. Abruzzo n. 69 del 2012, presenta un contenuto innovativo rispetto alla disposizione interpretata. In ragione della stretta connessione con la norma impugnata, ne va dichiarata, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l.r. Abruzzo 69/2012; dichiara, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 e dell'art. 3 della l.r. 69/2012 e dell'art. 2 della l.r. Abruzzo 33/2013 (Modifica alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 3 recante “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 – Bilancio pluriennale 2013-2015” ed interpretazione autentica dell'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 69)