Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge della Regione Basilicata 23 novembre 2012, n. 22 (Intervento sostitutivo delle aziende sanitarie regionali in caso di inadempienza retributiva nei confronti dei dipendenti delle strutture accreditate al Servizio Sanitario Regionale)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 1 dispone che, qualora le strutture private accreditate del Servizio sanitario regionale siano inadempienti nel pagamento delle retribuzioni dovute al proprio personale, le aziende sanitarie locali, previa diffida a pagare, sospendano i pagamenti dovuti ai soggetti convenzionati e, nel caso in cui permanga tale situazione, si sostituiscano agli stessi, provvedendo direttamente al pagamento dei lavoratori nei limiti delle somme dovute a qualsiasi titolo.
L'art. 3 disciplina le modalità operative dell'intervento sostitutivo e le modalità di remunerazione dei maggiori oneri derivanti all'azienda sanitaria
Motivi del ricorso
La disciplina prevista dall'art. 1, intervenendo nei rapporti di natura privatistica, eccede dalla competenza regionale, invadendo la materia dell'ordinamento civile in cui lo Stato è titolare di potestà legislativa esclusiva, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione; l'art. 3, che comporta oneri burocratici e amministrativi a carico delle aziende sanitarie e, di conseguenza, determina oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione, viola l'art. 81, comma 4, della Costituzione, in quanto omette di quantificare i suddetti oneri e di indicare gli specifici mezzi di copertura.
Decisione della Corte
Questione fondata
L'art. 1 prevede una disciplina modificativa dei rapporti di natura privatistica intercorrenti tra l'azienda sanitaria, la struttura convenzionata ed i soggetti creditori di quest'ultima, invadendo in tal modo la materia dell'ordinamento civile di competenza esclusiva dello Stato.
Inoltre il legislatore statale ha già previsto un meccanismo sostitutivo (art. 5 del d.p.r. 207/2010) che costituisce disposizione di carattere generale per i contratti pubblici – a sua volta operante in regime di specialità rispetto al codice civile – attraverso il quale lo Stato, in virtù della propria potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile, ha già disposto una tutela necessariamente uniforme sul territorio nazionale per i prestatori che rimangono vittime delle inadempienze dei soggetti affidatari di commesse pubbliche.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 si riflette sull'intera legge regionale, dal momento che tutte le disposizioni successive hanno quale finalità l'attuazione del principio surrogatorio in esso contenuto. Dichiara quindi anche l'illegittimità costituzionale in via consequenziale degli artt. 2, 3 e 4, disciplinanti rispettivamente l'attivazione della procedura, la definizione delle sue modalità, la dichiarazione di urgenza e l'entrata in vigore della legge.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l.r. Basilicata 22/2012; dichiara, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4.