Sentenza n.292 - deposito 6 2013

<p>Agricoltura - tutela dell'ambiente - prodotti agroalimentari a chilometro zero</p>



Giudizio principale di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 3, comma 1, lettera c), e 4, comma 5, della legge della Regione Puglia 13 dicembre 2012, n. 43 (Norme per il sostegno dei Gruppi acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero, di qualità)

Contenuto delle disposizioni impugnate



L'art. 3, comma 1, lettera c), definisce prodotti agroalimentari a chilometro zero quelli per il cui trasporto dal luogo di produzione al luogo previsto per il consumo si produce meno di 25 chilogrammi di CO2 equivalente per tonnellata, e comunque i prodotti trasportati all'interno del territorio regionale; l'art. 4, comma 5, dispone che, al fine di sostenere la filiera corta e i prodotti a chilometro zero e di qualità, la Regione favorisce il loro impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica, stabilendo che nei bandi per l'affidamento di detti servizi gli enti pubblici devono garantire priorità ai soggetti che prevedono l'utilizzo di prodotti di filiera corta, prodotti a chilometro zero, prodotti di qualità in misura non inferiore al 35 per cento in valore rispetto ai prodotti agricoli complessivamente utilizzati su base annua.

Motivi del ricorso



La previsione, da parte dell'amministrazione appaltante, del necessario acquisto  di prodotti in loco può essere giustificata solo in casi del tutto eccezionali o in cui esigenze legittime e obiettive che non sono associate a considerazioni di natura puramente economica possono essere soddisfatte solo dai prodotti di una certa Regione (Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici – Per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti (COM-2011 15 definitivo) del 27 gennaio 2011, punto 4.1).
La preferenza per un prodotto a base territoriale limitata potrebbe essere giustificata da esigenze ambientali, quali quelle espresse dal riferimento, contenuto nella disposizione censurata, al livello delle emissioni di anidride carbonica durante il trasporto, non dalla mera origine dei beni, che, da sola, non garantisce che i prodotti siano realmente a chilometri zero e che il loro trasporto abbia una minore incidenza negativa sull'ambiente. Ravvisa violazione dell'art. 117, primo comma, della  Costituzione, in relazione agli articoli 34 e 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dell'art. 120, primo comma, della Costituzione, per ostacolo agli scambi intracomunitari e alterazione della concorrenza.

Decisione della Corte



Questione inammissibile con riferimento all'art. 120 Cost., per assenza di motivazione.


Questione fondata con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost.: dalla combinazione delle due disposizioni emerge che gli utilizzatori di prodotti di origine pugliese fruiscono di un trattamento preferenziale nell'aggiudicazione degli appalti, indipendentemente dal livello di emissione di gas nocivi che il loro trasporto comporta.
A differenza della priorità accordata ai soggetti che utilizzano beni il cui trasporto determina una ridotta quantità di emissioni nocive, priorità giustificata dai benefici che la limitazione di tali emissioni reca in termini di tutela dell'ambiente, la priorità riconosciuta a coloro che si avvalgono di prodotti trasportati esclusivamente all'interno del territorio regionale, indipendentemente dal livello delle emissioni, costituisce una misura ad effetto equivalente vietata dall'art. 34 del TFUE, che comprende ogni normativa commerciale che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari, e non giustificata ai sensi dell'art. 36 del Trattato medesimo.

Dichiarazione:



Dichiara la illegittimità costituzionale della disposizione combinata degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4, comma 5, della l.r. Puglia 43/2012, nella parte in cui include tra i prodotti la cui utilizzazione garantisce priorità nell'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva da parte degli enti pubblici anche i prodotti trasportati all'interno del territorio regionale, a prescindere dal livello delle emissioni di anidride carbonica equivalente connesse a tale trasporto.