Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 28 settembre 2012, n. 48 (Modifiche alla legge regionale 17 novembre 2010, n. 49 “Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010'', modifiche alla legge regionale 10 marzo 1993, n. 15 “Disciplina per l'utilizzo e la rendicontazione dei contributi ai gruppi consiliari” e disposizioni relative al contenimento della spesa del personale a tempo determinato)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 3, comma 2, prevede che, ai fini dell'attuazione delle disposizioni statali di contenimento della spesa per il personale di cui agli art. 9, comma 28, e 14, commi 7 e 9, del d.l. 78/2010, non si considerano le spese sostenute per il personale di cui alla l.r.17/2001 (strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale) e al titolo II della l.r. 18/2001 (segreterie del Presidente e dei componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale; segreterie dei Presidenti delle Commissioni consiliari; segreterie dei gruppi consiliari), nei limiti degli organici e della spesa ivi previsti.
Motivi del ricorso
La disposizione censurata, escludendo le spese derivanti dai rapporti di lavoro instaurati presso gli uffici alle dipendenze degli organi elettivi della Giunta e del Consiglio regionale dall'applicazione delle disposizioni statali (art. 9, comma 28, e art. 14, commi 7 e 9, del d.l. 78/2010) finalizzate al contenimento della spesa per il personale, viola l'art. 117, terzo comma, Cost., che riserva allo Stato il compito di fissare i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, nonché i principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97, Cost.
Decisione della Corte
Questione fondata
La norma regionale censurata prevede l'attuazione da parte della Regione Abruzzo dell'art. 9, comma 28, e dell'art. 14, commi 7 e 9, del d.l. 78/2010. Il comma 2 della disposizione regionale limita però la portata di tale richiamo, escludendo le spese derivanti dai rapporti di lavoro instaurati presso gli uffici alle dipendenze degli organi elettivi. Il carattere necessariamente fiduciario della scelta del personale degli uffici di diretta collaborazione, se può autorizzare deroghe al principio del pubblico concorso, non consente deroghe ai principi fondamentali dettati dal legislatore statale in materia di coordinamento della finanza pubblica. La norma censurata risulta pertanto costituzionalmente illegittima, in quanto lesiva dell'art. 117, terzo comma, Cost.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della l.r. Abruzzo 48/2012.