Giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 1, comma 30, della legge della Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2011)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 1, comma 30 autorizza l'indizione di una o più procedure selettive per l'assunzione di personale regionale a tempo indeterminato, prevedendo, in particolare, che «il numero dei posti da ricoprire con concorso pubblico non deve superare le disponibilità previste dai vigenti atti programmatori della dotazione organica».
Motivi del ricorso
La norma censurata vìola l'art. 117, terzo comma, Cost., perché, condizionando la facoltà di nuove assunzioni a tempo indeterminato unicamente al rispetto degli atti programmatori della dotazione organica, contrasta con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica stabilito dall'art. 14, comma 9, del d.l. 78/2010 (convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010) che ha sostituito il comma 7 dell'art. 76 del d.l. 112/2008, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 «è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente».
Decisione della Corte
Questione fondata
L'art. 76, comma 7, d.l. 112/2008, come novellato dall'art. 14, comma 9, d.l. 78/2010 e successivamente da altri numerosi interventi legislativi (da ultimo, art. 4-ter, comma 10, del d.l. 16/2012, costituisce un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica.
La norma, infatti, è ispirata all'esigenza di contenere i costi per il personale ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interna. La rilevante entità di tale importante aggregato della spesa di parte corrente esclude che la disposizione possa considerarsi relativa ad una minuta voce di dettaglio.
La possibilità di procedere da parte delle Regioni ad assunzioni di personale senza tener conto del limite di cui alle citate disposizioni statali di principio contrasta conseguentemente con l'art. 117, terzo comma, Cost.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 30, della l.r. Molise 2/2011.