Sentenza n.286 - deposito 4 2013

<p>Pubblico impiego - personale regionale - ferie - ordinamento civile</p>



Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge della Regione Liguria 28 giugno 2011, n. 15 (Disposizioni di manutenzione e adeguamento della normativa regionale) e degli artt. 8, comma 8, e 18, comma 1, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2012)

Contenuto delle disposizioni impugnate



L'originario art. 8 della l.r. 15/2011, rubricato «Continuità nei rapporti di lavoro», stabiliva che «nei casi in cui occorra garantire la continuità del servizio, le ferie dei dipendenti che proseguono il loro rapporto di lavoro con la Regione Liguria con forma contrattuale diversa che comporti la cessazione o il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico possono essere convertite, previa intesa con il dipendente».
La disposizione è stata riformulata dall'art. 18, comma 1, della l.r. 38/2011,in forza del quale «le ferie maturate e non fruite dai dipendenti che proseguono il loro rapporto di lavoro con la Regione Liguria con forma contrattuale diversa, che comporti la cessazione dal rapporto di lavoro in essere o il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico, non possono essere monetizzate e sono convertite in un numero di giorni parametrato al valore economico della giornata lavorativa nell'ambito della nuova tipologia contrattuale». 


Motivi di censura
L'art. 8 della l.r. 15/2011, nel testo originario, incideva sulla disciplina delle ferie, ponendosi in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto la regolamentazione di aspetti inerenti al rapporto di lavoro dei dipendenti in regime di rapporto di lavoro contrattualizzato rientra nella specifica competenza esclusiva statale dell'ordinamento civile. L'art. 8, inoltre, differenziava in modo ingiustificato la disciplina delle ferie dei dipendenti della Regione Liguria rispetto ai dipendenti delle altre Regioni. Non potendosi individuare particolari ragioni che inducessero a ritenere ragionevole tale discriminazione, la disposizione si poneva in contrasto anche con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., nonché con quelli di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. Infine, nel consentire ulteriori casi di monetizzazione delle ferie al di fuori di quelli già previsti dalla normativa statale di riferimento,  determinava nuove ed ingiustificate spese in violazione dell' art. 117, terzo comma Cost.


 


Anche l'art. 18, comma 1, della l.r. 38/2011 risulta in contrasto con le disposizioni dettate dalla contrattazione collettiva (in particolare non consentendo il pagamento delle ferie che all'atto della cessazione del rapporto di lavoro non siano state fruite per ragioni di servizio), determinando la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nonché della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile ex art. 117, secondo comma, lettera l) Cost.


Decisione della Corte
Questione fondata
L'istituto delle ferie è parte integrante del trattamento del prestatore di lavoro subordinato. Stante l'intervenuta privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, che interessa altresì il personale delle Regioni, la materia è regolata dalla legge dello Stato e, in virtù del rinvio da essa operato, dalla contrattazione collettiva. La Regione, legiferando in tema di ferie ha invaso, quindi, la sfera di esclusiva competenza legislativa statale in materia di “ordinamento civile” e quindi dell'art. 117, secondo comma lettera l), della Costituzione.
La lesione sussisterebbe anche nel caso di norme regionali meramente ripetitive di clausole contrattuali collettive (sent. 7/2011).
Le disposizioni regionali contrastano con la normativa statale che impone la liquidazione di un'indennità sostitutiva delle ferie all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il mancato godimento sia dipeso da causa non imputabile al lavoratore, ed esclude assolutamente la monetizzazione.
Inoltre, la norma regionale dispone il ragguaglio delle ferie residue in vista di una conservazione a tempo indefinito del diritto a fruirne nel successivo rapporto, mentre la legge statale non consente la conservazione oltre il primo semestre dell'anno successivo a quello di maturazione.
L'accoglimento delle questioni per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., consente di ritenere assorbite le ulteriori censure.


Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 9 della l.r. 15/2011, prevede che dal 1° gennaio 2012 le spese per il personale preposto agli uffici stampa non concorrono ai fini della determinazione dei limiti di spesa previsti dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010.


Motivi di censura
Contrasto con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica dettati dalla normativa statale, con violazione dell'art. 117, terzo comma Cost., e anche dei principi di uguaglianza e imparzialità.


Decisione della Corte
Cessazione della materia del contendere
Nelle more del giudizio l'art. 9 della l.r. 15/2011 è stato abrogato dall'art. 18, comma 2, della l.r. 38/2011. La disposizione censurata è stata espunta dall'ordinamento regionale prima che potesse esplicare alcun effetto. Deve essere pertanto dichiarata cessata la materia del contendere.


Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 8, comma 8, della l.r. 38/2011, nel modificare l'art. 29 della l.r. 25/2006, ha introdotto, dopo la lettera d) del comma 2, tra le altre, la lettera d quater), in forza della quale «sino all'espletamento delle procedure concorsuali o di mobilità relative alla copertura dei posti previsti nella dotazione organica dell'Ufficio stampa, l'Ufficio di Presidenza [del Consiglio regionale], nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla lettera d sexies), su proposta del Presidente può individuare, mediante scelta diretta motivata in relazione alla professionalità richiesta, unità di personale che sono assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata sino al 30 giugno 2013, con applicazione del contratto di lavoro giornalistico». Ai sensi della lettera d) sexies l'Ufficio di Presidenza poteva avvalersi di personale giornalista assunto con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato «nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009».


Motivi di censura
Le disposizioni regionali, non prevedendo procedure di valutazione comparativa ad evidenza pubblica, si pongono in contrasto con l'art. 36 del d.lgs. 165/2001 che consente assunzioni a tempo determinato esclusivamente per esigenze temporanee ed eccezionali e nel rispetto delle procedure di reclutamento vigente. Ne discende la violazione dei principi di uguaglianza e di buon andamento dell'amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost., nonché dell'art. 117, secondo comma, lettera l) Cost., che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile.


Decisione della Corte
Estinzione del giudizio
Nelle more del giudizio la l.r. 3/2011 ha sostituito la lettera d) quater e modificato la lettera d) sexies dell'art. 29, comma 2, della l.r. 25/2006.  E' successivamente intervenuta formale rinuncia al ricorso.

Dichiarazione:



Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 l.r. Liguria 15/2011 e dell'art. 18, comma 1, della l.r. Liguria 38/2011.
Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 della l.r. Liguria 15/2011; estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 8, della l.r. Liguria 38/2011.