Sentenza n.346 - deposito 16 2002

Rapporti con le confessioni religiose


Giudizio incidentale di legittimità costituzionale sollevato nel dicembre 2001 dal Tar Lombardia nel corso di un giudizio promosso dalla Congregazione cristiana dei testimoni di Geova avverso ad un provvedimento del Comune di Cremona, che aveva negato alla Congregazione l'assegnazione dei contributi previsti dalla legge della Regione Lombardia 9 maggio 1992, n. 20 (Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a edifici religiosi).


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 1 della l.r. 20/1992 subordina la corresponsione dei contributi per la realizzazione di attrezzature destinate a servizi religiosi alla condizione che la confessione richiedente abbia chiesto ed ottenuto la regolamentazione dei propri rapporti con lo Stato sulla base di una intesa, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione e che abbia una presenza organizzata nell'ambito dei Comuni nei quali si sarebbero realizzati gli interventi.


Motivi del ricorso


Condizionare la corresponsione dei contributi al requisito della stipulazione di un'intesa con lo Stato contrasta con i principi di uguale libertà delle confessioni (art. 8, comma primo, Cost.) e di libertà di esercizio del culto (art. 19 Cost.).


Decisione della Corte


Le intese sono lo strumento previsto dalla Costituzione per regolare i rapporti delle confessioni religiose con lo Stato per gli aspetti che si collegano alla specificità delle singole confessioni e che richiedono deroghe alle norme del diritto comune (v. sentenza 195/1993 su analoga questione sorta riguardo a legge della Regione Abruzzo). Non valgono come elemento oggettivo atto a risolvere il problema della qualificazione delle organizzazioni richiedenti (e a distinguerle dai vari fenomeni di organizzazione sociale che chiedono di accedere ai benefici) e neanche possono costituire una condizione imposta dai pubblici poteri alle confessioni stesse per usufruire della libertà di organizzazione e di azione garantita dai commi primo e secondo dell'articolo 8 della Costituzione.


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità parziale dell'art. 1 della legge Regione Lombardia 20/1992.