Sentenza n.282 - deposito 28 2013

<p>Professioni - maestro di sci</p>



Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Toscana 11 dicembre 2012, n. 74, recante «Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) in attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno»

Contenuto delle disposizioni impugnate



La disposizione sostituisce l'art. 134 della l.r.42/2000 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) e stabilisce che i maestri di sci già iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome che intendono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci anche in Toscana devono richiedere l'iscrizione nell'albo regionale toscano (comma 1); il collegio regionale dei maestri di sci provvede all'iscrizione dopo aver verificato la permanenza dei requisiti di cui all'art. 131 della medesima legge (comma 2). Tra questi ultimi, l'art. 131, comma 1, lettera d), annovera la frequenza dei corsi di qualificazione professionale indicati dal successivo art. 132 e il superamento dei relativi esami.

Motivi del ricorso



La norma impone ai maestri di sci già iscritti nell'albo di altre Regioni o Province autonome di frequentare il corso predisposto dalla Regione Toscana e di superarne l'esame conclusivo, quali condizioni per l'iscrizione nell'albo toscano.
In tal modo viene introdotto un ostacolo ingiustificato all'accesso ed all'esercizio della professione, in violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.); la medesima competenza risulta violata dall'attribuzione al collegio regionale dei maestri di sci del compito di verificare i requisiti di iscrizione, in ragione dei «profili di possibile conflitto di interessi» dai quali i componenti dell'organo potrebbero venire investiti, allo scopo di restringere il numero dei concorrenti.

Decisione della Corte



Questione non fondata, per erroneità del presupposto interpretativo.
L'espressione del comma 2 chiarisce che l'attività di accertamento del collegio si limita ad acclarare se il maestro di sci è già in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e, in particolare, dell'abilitazione professionale. In presenza di una domanda di iscrizione da parte di chi non ha esercitato stabilmente fino ad allora la professione in Toscana, non si vede come possa dirsi che tale requisito deve permanere, se non riferendosi all'abilitazione conseguita in altra Regione o Provincia autonoma e risultante dall'iscrizione nel relativo albo professionale.
Non fondata anche la censura relativa ad un possibile “conflitto di interessi” riferito al collegio che, in quanto composto da potenziali concorrenti dell'aspirante all'iscrizione, sarebbe nelle condizioni di «influenzare gli esiti del processo di selezione» in danno del candidato.
La competenza del collegio in tema di “iscrizioni” e di “tenuta” dell'albo professionale è sancita dalla normativa dello Stato, cui la legislazione regionale di dettaglio è tenuta a uniformarsi (art. 13, comma 4, l. 81/1991); la verifica del collegio, preliminare all'iscrizione, ha contenuto meramente ricognitivo, il collegio non può quindi potrebbe impiegare spazi di discrezionalità in danno del candidato all'iscrizione.

Dichiarazione:



Dichiara non fondate le censure sollevate.