Sentenza n.272 - deposito 14 2013

<p>Governo del territorio</p>



Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Molise 7 agosto 2012, n. 18 (Disposizioni in merito all'approvazione dei piani attuativi conformi alle norme degli strumenti urbanistici generali vigenti) e dell'art. 1, comma 3, della legge della Regione Molise 2 gennaio 2013, n. 1 (Abrogazioni e modifiche urgenti di norme di leggi regionali)

Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 1 della l.r. 18/2012 prevede che “Come disposto dalla normativa statale vigente e nell'attesa dell'emanazione della legge regionale disciplinante, tra l'altro, lo snellimento delle procedure urbanistiche e edilizie, i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico vigente sono approvati definitivamente dalla Giunta comunale previa acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati previsti dalle normative specifiche di settore. 2. Sono abrogati l'articolo 20 della legge regionale 14 maggio 1985, n. 17, ed i commi sesto, settimo ed ottavo dell'articolo 4 della legge regionale 22 maggio 1973, n. 7.”.

Motivi del ricorso



La norma è impugnata in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., per violazione di un principio fondamentale in materia di «governo del territorio» desumibile dall'articolo 24 della l. 47/1985, in base al quale, salvo che per le aree e per gli ambiti territoriali individuati dalle Regioni come di interesse regionale in sede di piano territoriale di coordinamento o, in mancanza, con specifica deliberazione, non è soggetto ad approvazione regionale lo strumento attuativo di strumenti urbanistici generali, compresi i piani per l'edilizia economica e popolare, nonché i piani per gli insediamenti produttivi; i comuni sono tenuti a trasmettere alla regione, entro sessanta giorni, copia degli strumenti attuativi; sulle eventuali osservazioni della Regione i comuni  devono esprimersi con motivazioni puntuali. La norma indicata quale parametro interposto costituisce principio fondamentale della materia governo del territorio, essendo preordinata a soddisfare un'esigenza, oltre che di conoscenza per l'ente regionale, anche di coordinamento dell'operato delle amministrazioni locali: in questo senso la legge statale riserva alla regione la potestà di formulare osservazioni sulle quali i comuni si devono esprimere.
Non è ritenuto satisfattiva delle censure governative quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della successiva l.r. 1/2013, che continua ad escludere dall'obbligo di trasmissione gli strumenti attuativi non conformi o in variante allo strumento urbanistico generale, quali le varianti agli strumenti urbanistici per opere pubbliche e altri piani per i quali non è più prevista l'approvazione regionale.


 

Decisione della Corte



Questione fondata con riferimento all'art. 1, comma 1, della l.r. 18/2012.
L'ambito materiale in cui la disposizione incide è ascrivibile ai settori dell'edilizia e dell'urbanistica, inerenti alla materia concorrente del governo del territorio.
L'art. 24 della l. 47/1985, istituzionalizzando il disegno di semplificazione delle procedure in materia urbanistica ed eliminando l'approvazione degli strumenti urbanistici, ha accentuato le forme di pubblicità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati. Quindi, il contrappeso dell'abolizione dell'approvazione regionale è costituito dall'obbligo imposto al comune di inviare alla Regione il piano attuativo, al fine di sollecitare osservazioni riguardo alle quali il comune stesso è tenuto a fornire puntuale motivazione.
L'art. 1, comma 1, della l.r. 18/2012, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 3, della l.r. 1/2013, nello stabilire che i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico siano approvati in via definitiva dalla giunta comunale senza che essa sia tenuta  a trasmetterli alla Regione, si pone in contrasto con l'art. 24, secondo comma, della l. 47/1985.
Questione inammissibile con riferimento all'art. 1, comma 3, della l.r. 1/2013, collegata all'impugnazione dell'art. 1, comma 2, della l.r. 18/2012, a sua volta dichiarata inammissibile.


 

Dichiarazione:



Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della l.r. Molise 18/2012, nel testo vigente anteriormente all'aggiunta del comma 1-bis, inserito dall'art. 1, comma 3, della l.r.1/2013, nella parte in cui non prevede che copia dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale, per i quali non è prevista l'approvazione regionale, sia trasmessa dai Comuni alla Regione.