Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 6, 11, 12 e 13 della legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 5 (Bilancio regionale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2013 – Bilancio pluriennale 2013/2015)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 6 (Riepiloghi e prospetti allegati al bilancio annuale) prevede l'allegazione al bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2013 – tra l'altro – della Tabella n. 4 (elenco delle spese obbligatorie); l'art. 11 (Fondo di riserva per spese obbligatorie) autorizza all'unità previsionale di base n. 922 dello stato di previsione della spesa l'iscrizione di uno stanziamento di competenza di euro 920.610,01 a titolo di “Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine”, con uguale dotazione di cassa (comma 1) e considera obbligatorie le spese indicate nella tabella n. 4 di cui all'articolo 6 (comma 2); stabilisce che l'utilizzo del fondo è disciplinato dalle norme previste dall'articolo 24 della l.r. 4/2002.
L'art. 12 (Fondo di riserva per spese impreviste) autorizza l'iscrizione alla unità previsionale di base n. 922 dello stato di previsione della spesa di uno stanziamento di euro 198.000,00 a titolo di “Fondo di riserva per spese impreviste” (comma 1) e stabilisce che l'utilizzo di somme da prelevare dal fondo è disciplinato dalle norme di cui all'articolo 25 della l.r. 4/2002 (comma 2).
L'art. 13 (Capitolo di spesa per finanziare residui cancellati) autorizza l'iscrizione, per il pagamento di somme eliminate dai residui passivi per le quali sia prevedibile da parte dei creditori l'esercizio del proprio diritto a riscuotere, nella unità previsionale di base n. 922 dello stato di previsione della spesa, di un fondo con una dotazione di competenza e di cassa, per l'anno 2013, di euro 300.000,00 (comma 1) e stabilisce che, per l'utilizzo del fondo, sarà osservato quanto previsto dall'articolo 27 della l.r. 4/2002 (comma 2).
Motivi del ricorso
Le norme impugnate dispongono la copertura di stanziamenti di spese non vincolate attraverso l'utilizzo di una quota parte del saldo finanziario presunto riferito al 2012, malgrado non sia stata ancora certificata l'effettiva disponibilità dello stesso con l'approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2012; tra le spese la cui copertura è assicurata tramite l'utilizzo di detto saldo finanziario presunto sono inserite quelle relative al Fondo di riserva per spese obbligatorie, al Fondo di riserva per spese impreviste e alla riassegnazione dei residui passivi perenti. Le disposizioni violano l'art. 81, quarto comma, Cost., in relazione al principio di equilibrio del bilancio e l'art. 117, terzo comma, Cost. con riguardo al principio del coordinamento della finanza pubblica.
Decisione della Corte
Questioni fondate con riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione.
L'impiego di risorse provenienti da esercizi precedenti è consentito solamente in presenza dei seguenti requisiti: effettiva riscossione di una risorsa finalizzata negli esercizi anteriori, sua mancata utilizzazione negli stessi esercizi e persistenza di un vincolo legislativo per le originarie specifiche finalità (241/2013).L'avanzo di amministrazione presunto costituisce «entità giuridicamente ed economicamente inesistente», in quanto tale inidonea ad assicurare copertura di spese (250/2013 e 70/2012).
In particolare, l'art. 6 della è illegittimo nella parte in cui collega l'avanzo di amministrazione presunto relativo all'esercizio 2012 all'U.P.B. 922 della parte spesa, alla quale sono imputati il Fondo di riserva per le spese obbligatorie, il Fondo di riserva per le spese impreviste e le risorse per finanziare la reiscrizione delle partite debitorie afferenti alle obbligazioni scadute o in scadenza nel richiamato esercizio e già oggetto di perenzione amministrativa.
Gli artt. 11, 12 e 13 sono illegittimi nella parte in cui imputano spese obbligatorie alla U.P.B. 922 della spesa, utilizzando una risorsa aleatoria sotto il profilo economico ed inesistente sotto quello giuridico (ex plurimis, sentenze 318 e 70 del 2012).
Per la inscindibile connessione esistente con le norme impugnate, l'illegittimità costituzionale di tali disposizioni si estende in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della l. 87/1953, agli artt. 1 e 2 della medesima l.r. 5/2013, nella parte in cui contabilizzano, rispettivamente nell'entrata e nella spesa del bilancio di competenza e di cassa dell'esercizio 2013, l'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2012 nella misura di euro 1.418.610,01, pari alla sommatoria degli importi destinati dagli articoli 11, 12 e 13 al finanziamento del Fondo di riserva per spese obbligatorie, al Fondo di riserva per spese impreviste ed alla riassegnazione dei residui passivi perenti. Dette disposizioni, infatti, consentono l'indebito allargamento delle autorizzazioni di spesa ed il conseguente squilibrio del bilancio di previsione 2013.
Analoga statuizione viene adottata nei confronti dell'art. 8 della l.r. 5/2013, nella parte in cui applica al bilancio di previsione 2013 l'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2012 nella misura di euro 1.418.610,01. La correlazione con le disposizioni impugnate comporta, infatti, un rapporto di consequenzialità con la decisione assunta in ordine alle stesse.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della l.r. Molise 5/2013 nella parte in cui determina il finanziamento della U.P.B. 922 inerente alla copertura degli artt. 11, 12 e 13 attraverso l'impiego dell'avanzo di amministrazione presunto relativo all'esercizio 2012, e degli artt. 11, 12 e 13 nella parte inerente all'imputazione della spesa alla U.P.B. 922 del bilancio di previsione 2013.
Dichiara, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 nella parte in cui contabilizza, nell'entrata del bilancio di competenza e di cassa dell'esercizio 2013, l'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2012 nella misura di euro 1.418.610,01; dell'art. 2 nella parte in cui contabilizza, nella spesa del bilancio di competenza e di cassa dell'esercizio 2013, l'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2012 nella misura di euro 1.418.610,01 e dell'art. 8 nella parte in cui applica al bilancio di previsione 2013 l'avanzo di amministrazione nella misura di euro 1.418.610,01.