Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge della Regione Molise 13 novembre 2012, n. 25 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea - Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21)
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione censurata prevede, tra gli altri requisiti richiesti per l'iscrizione all'istituito ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, alla lettera b), che i soggetti che aspirano all'iscrizione medesima devono essere residenti in un comune compreso nel territorio della Regione da almeno un anno ed avere la sede legale dell'impresa nel territorio regionale.
Motivi del ricorso
Contrasto con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, per violazione dell'art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che vieta restrizioni (se non alle condizioni definite dalla legislazione del Paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini) alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro, ed estende tale divieto anche alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro. La previsione limita la libertà di stabilimento, determinando una discriminazione “indiretta” dei cittadini dell'Unione europea, così come dei cittadini italiani residenti in altre Regioni, con l'effetto di favorire i cittadini della Regione Molise, i quali verosimilmente dispongono più facilmente del requisito.
Decisione della Corte
Questione fondata
La disposizione determina una palese discriminazione tra soggetti o imprese, operata sulla base di un mero elemento di localizzazione. L'elemento di localizzazione non trova alcuna ragionevole giustificazione in rapporto alla esigenza di garantire e comprovare, anche a tutela dell'utenza, le specifiche idoneità tecniche e le attitudini morali del soggetto al corretto futuro svolgimento dell'attività in questione. La previsione si traduce quindi in una limitazione al libero ingresso di lavoratori o imprese nel bacino lavorativo regionale, in danno dei cittadini dell'Unione europea, nonché dei cittadini italiani residenti in altre Regioni.
Con riferimento a discriminazioni tra imprese sulla base di un mero elemento di localizzazione territoriale, la giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente sancito il divieto per i legislatori regionali di frapporre barriere di carattere protezionistico alla prestazione, nel proprio ambito territoriale, di servizi di carattere imprenditoriale da parte di soggetti ubicati in qualsiasi parte del territorio nazionale (nonché, in base ai principi comunitari sulla libertà di prestazione dei servizi, in qualsiasi Paese dell'Unione europea).
Le medesime considerazioni possono estendersi anche al caso in cui (come nella specie) la misura protezionistica venga ad incidere sulla libertà di stabilimento, così vulnerando il parametro costituzionale, che impone l'esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni nel rispetto, tra l'altro, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, tra i quali è espressamente previsto il divieto di subordinare l'accesso ad una attività di servizi o il suo esercizio sul loro territorio al rispetto dei requisiti seguenti: 1) requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le società, sull'ubicazione della sede legale, in particolare; 2) requisito della residenza sul loro territorio per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza (art. 14, alinea e numero 1, lettera b, della citata direttiva n. 2006/123/CE).La disposizione determina un'ingiustificata compressione dell'assetto concorrenziale del mercato degli autoservizi pubblici non di linea e favorisce (per tale sola loro condizione) i richiedenti già da tempo localizzati nel territorio regionale, con ciò violando anche il principio di parità di trattamento, cioè di non discriminazione.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della l.r. Molise 25/2012.