Sentenza n.259 - deposito 7 2013

<p>Tutela della concorrenza - imprese vittime della criminalit&agrave;</p>



Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge della Regione Umbria 19 ottobre 2012, n. 16 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Integrazione alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 recante disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini – abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12)

Contenuto delle disposizioni impugnate



La disposizione stabilisce che, nel rispetto del codice dei contratti e del relativo regolamento d'attuazione, la Giunta regionale può adottare misure e criteri per l'attribuzione alle imprese, individuali o collettive, vittime di reati di mafia e di criminalità organizzata, di posizioni preferenziali nei bandi per la concessione di finanziamenti pubblici e per l'affidamento di contratti con la Regione e con gli enti, aziende e società regionali, individuando altresì i requisiti necessari ai fini del riconoscimento della predetta qualità (comma 1); tali misure possono consistere anche nell'affidamento in via prioritaria di contratti di cottimo fiduciario, secondo le disposizioni contenute negli articoli 125 e seguenti del d. lgs. 163/2006 (comma 2).

Motivi del ricorso



Contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto le disposizioni – come chiarito anche dallo stesso comma 1 attraverso un generico riferimento al “codice dei contratti” – regolando la materia della scelta del contraente e della concessione di finanziamenti pubblici da parte della pubblica amministrazione e introducendo, per determinati casi, una limitazione legale a monte nella possibilità di scelta tra i soggetti, privilegiandone alcuni, incidono nel campo dell'intervento diretto o indiretto dello Stato nell'attività economica, materia nella quale è prioritaria la «tutela della concorrenza», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, come ribadito dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. 163/2006.

Decisione della Corte



Questione fondata
Ad onta del richiamo al rispetto del “codice dei contratti” e del relativo regolamento di attuazione contenuto nell'incipit della norma stessa, la disposizione non si conforma alla disciplina statale e, segnatamente, all'art. 4, comma 3, del d.lgs. 163/2006, in forza del quale le Regioni non possono prevedere una disciplina diversa da quella del detto codice, in relazione (tra l'altro) alla qualificazione e selezione dei concorrenti, alle procedure di affidamento ed ai criteri di aggiudicazione. Essa, infatti, consente alla Giunta regionale di adottare, in uno specifico ambito territoriale, misure e criteri per attribuire a determinate imprese «posizioni preferenziali» nei bandi per l'affidamento di contratti con la Regione e con gli altri soggetti nella norma medesima individuati. In tal modo operando, si introduce per dette imprese (sia pure per ragioni commendevoli) un criterio preferenziale destinato inevitabilmente a risolversi in un'alterazione del libero gioco della concorrenza, andando così ad incidere in una materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Considerazioni analoghe valgono per le misure concernenti l'affidamento «in via prioritaria» di contratti di cottimo fiduciario. Il carattere generico e ambiguo della formula rende la disposizione poco coerente con l'art. 125, comma 8, del d.lgs. 163/2006, cui la formula stessa si richiama. La stessa norma ora menzionata chiarisce che l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto (tra gli altri) del principio di parità di trattamento, che deve ritenersi in contrasto con un affidamento «prioritario».

Dichiarazione:



Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della l.r. Umbria 16/2012, limitatamente alle parole «e per l'affidamento di contratti con la Regione e con gli enti, aziende e società regionali» e dell'art. 10, comma 2, della medesima legge.