Sentenza n.251 - deposito 28 2013

<p>Commercio - strutture di vendita - tutela dell'ambiente</p>



Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 17, 18, 19, 22 e 26 della legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012, n. 50 (Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto)

Contenuto delle disposizioni impugnate



Gli artt. 17, 18 e 19 della l.r. 50/2012 dispongono che l'apertura, i mutamenti di superficie, di settore, la trasformazione, il trasferimento di sede e il subingresso rispettivamente degli esercizi di vicinato (art. 17) e delle strutture di vendita di dimensioni medie (art. 18) e grandi (art. 19) sono soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività (d'ora innanzi SCIA) o ad autorizzazione, da presentare o richiedere allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).


Motivi di censura
Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto le disposizioni, prevedendo che l'interessato possa rivolgere al SUAP le richieste di autorizzazione o le segnalazioni d'inizio attività, eludono la disciplina statale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), necessaria, in particolare, per le strutture commerciali di medie e grandi dimensioni.

Decisione della Corte
Questione non fondata
In conformità alla normativa statale, che individua nel SUAP l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive, le disposizioni regionali impugnate si limitano a distinguere i casi in cui un'attività commerciale può essere avviata o modificata sulla base di una SCIA, da quelli in cui è invece necessaria un'autorizzazione. La distinzione tiene conto delle dimensioni dell'esercizio di vendita e della tipologia della variazione da effettuare (apertura, ampliamento, riduzione, subingresso, e così via). Comune alle due ipotesi è l'individuazione nel SUAP del punto di contatto tra il richiedente e la pubblica amministrazione.
Le disposizioni censurate, adottate nell'esercizio della competenza residuale in materia di commercio, non si occupano in alcun modo dei profili edilizi, urbanistici o ambientali dei procedimenti relativi agli esercizi commerciali, i quali rimangono soggetti a specifica disciplina.

Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 22 verte in tema di assoggettabilità delle strutture di vendita a verifiche di compatibilità ambientale e dispone che le grandi strutture aventi superficie di vendita superiore a 8.000 metri quadrati sono assoggettate alla valutazione di impatto ambientale (VIA), mentre le grandi strutture aventi superficie di vendita compresa tra 2.501 e 8.000 metri quadrati sono assoggettate alla procedura di verifica o screening.

Motivi di censura
Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., relativamente alla tutela ambientale, per contrasto con il d.lgs. 152/2006, che sottopone a verifica di assoggettabilità a VIA o screening la costruzione di tutti i centri commerciali, compresi quelli di medie dimensioni, aventi cioè superficie di vendita superiore a 150 e fino a 2.500 metri quadrati, nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, e superiore a 250 e fino a 2.500 metri quadrati nei comuni con popolazione oltre i 10.000 abitanti. Il legislatore regionale avrebbe, dunque, ristretto illegittimamente il campo di applicazione della disciplina della VIA, limitandolo alle sole grandi strutture aventi superficie di vendita oltre i 2.500 metri quadrati.

Decisione della Corte
Questione fondata
La disciplina della VIA rientra nella tutela dell'ambiente di competenza esclusiva dello Stato; la disposizione regionale impugnata, discostandosi da quanto previsto dal d.lgs. 152/2006, Allegato IV alla Parte II, punto 7, lettera b), è costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., nella parte in cui non include tra le strutture soggette a verifica di assoggettabilità (a VIA) i centri commerciali di medie dimensioni.

Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 26 dispone che gli interventi sulle strutture di vendita a rilevanza regionale sono soggetti a un accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del d. lgs. 267/2000, anche in variante urbanistica e ai piani territoriali e d'area.

Motivi di censura
La norma regionale consente di effettuare varianti anche ai piani paesaggistici, in violazione degli artt. 135 e 143 del d. lgs. 42/2004, i quali, al contrario, dispongono che le modifiche e le deroghe alla pianificazione paesaggistica vigente possono essere introdotte esclusivamente attraverso una nuova pianificazione paesistica, conforme ai contenuti regolatori stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio e previa intesa con lo Stato. La norma censurata, consentendo di derogare a tale procedura, confliggerebbe con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., relativamente alla competenza legislativa statale in materia di paesaggio.

Decisione della Corte
Questione non fondata, nei termini di seguito precisati.
La disposizione non menziona affatto i piani paesaggistici, ma solo i piani territoriali e d'area. Il tenore letterale della previsione normativa sottoposta a giudizio, dunque, non si presta all'interpretazione prospettata nella censura. La disposizione in esame si limita a stabilire che gli accordi di programma che riguardano gli interventi sulle strutture di vendita di interesse regionale possano determinare varianti ai piani territoriali o d'area.
Inoltre, disposizione richiede il rispetto del regolamento regionale, il quale, proprio in attuazione della norma in esame, esplicitamente esige che gli accordi di programma in variante ai piani territoriali e d'area debbano comunque conformarsi alle norme in materia paesaggistica. Ne consegue che il riferimento ai piani territoriali contenuto nella disposizione impugnata deve essere interpretato in senso stretto, ad esclusione dei profili paesaggistici eventualmente  in essi contenuti.

Dichiarazione:



Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della l.r. Veneto 50/2012 nella parte in cui non prevede la verifica di assoggettabilità per i centri commerciali di medie dimensioni; non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, 18, 19  e 26 della l.r. Veneto 50/2012.