Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 14 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 3 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 bilancio pluriennale 2013-2015)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 13 autorizza l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del cap. 323500 (U.P.B. 15.02.003) denominato “Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, perenti, agli effetti amministrativi, reclamate dai creditori”, ai sensi dell'art. 34, comma 7, lett. a) della l.r. 3/2002, con lo stanziamento per competenza di euro 6.000.000,00; l'art. 14 autorizza l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del cap. 321920 (U.P.B. 15.01.002) denominato “Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, perenti agli effetti amministrativi, reclamate dai creditori”, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della l.r. 3/2002, con lo stanziamento per competenza di euro 3.000.000,00.
Il comma 1 di entrambi gli articoli impugnati individua sia le tipologia della spesa, sia le modalità di copertura, specificando l'imputazione ai capitoli e alle UPB, a loro volta collegate alla posta di entrata ove è allocato l'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2012.
I successivi commi 2 e 3 disciplinano il procedimento per la liquidazione della spesa.
Motivi del ricorso
L'utilizzo dell'avanzo presunto, in quanto effettuato prima che sia stata certificata l'effettiva disponibilità dell'avanzo di amministrazione presunto con l'approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2013, viola il principio di equilibrio di bilancio di cui all'art. 81, quarto comma, Cost., e i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, Cost..
Decisione della Corte
Questione fondata nei confronti dell'art. 13, comma 1, e dell'art. 14, comma 1, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost. sotto il profilo della lesione dell'equilibrio di bilancio, limitatamente alla parte del comma che determina le modalità di copertura della spesa.
Il parametro costituzionale evocato opera sia in relazione ai criteri di imputazione della spesa, sia attraverso il principio “attuativo” dell'unità di bilancio, desumibile dall'art. 24, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), (241/2013).
Entrambe le norme impugnate sono incompatibili con i precetti desumibili dall'art. 81, quarto comma, Cost., in quanto comportano l'indebita utilizzazione dell'avanzo di amministrazione presunto per fronteggiare le obbligazioni perfezionate negli esercizi precedenti e scadute o in scadenza nell'esercizio 2013 e la creazione di uno squilibrio nel bilancio dovuto all'allargamento delle autorizzazioni di spesa della Regione a seguito di tale operazione.
La copertura della spesa è infatti viziata per effetto della non consentita imputazione all'avanzo di amministrazione presunto, entità giuridicamente ed economicamente inesistente, e, dall'altro, il principio di unità, prescrivendo che il bilancio non può essere articolato in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura di determinate e specifiche spese, salvi i casi di espresso vincolo disposti dalla legge per alcune tipologie di entrate (tributi di scopo, mutui destinati all'investimento, fondi strutturali di provenienza comunitaria, etc.), non consente la correlazione vincolata tra la posta di entrata e la spesa, dal momento che nella fattispecie in esame non esiste alcuna specifica disposizione legittimante tale deroga.
Quanto alla seconda censura, le descritte violazioni dei principi della copertura e dell'unità concorrono a rendere il bilancio dell'esercizio 2013 privo di equilibrio nel suo complesso, poiché determinano il sovradimensionamento della spesa rispetto alle risorse effettivamente disponibili.
La declaratoria di illegittimità degli articoli 13, comma 1, e 14, comma, 1 della l.r. 3/2013 non ha alcun riflesso invalidante sulla residua parte degli articoli 13 e 14; va invece dichiarata la illegittimità costituzionale, in via consequenziale, degli artt. 1 e 4 della medesima l.r.3/2013 nella parte in cui contabilizzano, rispettivamente sul versante dell'entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa dell'esercizio 2013, l'avanzo di amministrazione presunto nella misura di euro 9.000.000,00, pari alla sommatoria degli importi destinati dagli articoli 13 e 14 alla riassegnazione dei residui passivi in conto capitale e di parte corrente, e anche dell'art. 11 della medesima l.r. 3/2013, nella parte in cui applica al bilancio di previsione 2013 l'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2012 nella misura di euro 9.000.000,00, pari alla sommatoria degli importi destinati dagli artt. 13 e 14 alla riassegnazione dei residui passivi in conto capitale e di parte corrente. L'evidente correlazione con le suddette disposizioni comporta, infatti, un rapporto di chiara consequenzialità con la decisione assunta in ordine alle stesse.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 13, comma 1, e 14, comma 1, della l.r. Abruzzo 3/2013 nella parte inerente all'imputazione della spesa ai capitoli 323500 (U.P.B. 15.02.003) e 321920 (U.P.B. 15.01.002) del bilancio di previsione 2013; dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della l. 87/1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della nella parte in cui contabilizza, nell'entrata del bilancio di competenza e di cassa dell'esercizio 2013, il saldo finanziario positivo presunto dell'esercizio 2012 nella misura di euro 9.000.000,00; dichiara inoltre, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 nella parte in cui contabilizza, nella spesa del bilancio di competenza e di cassa dell'esercizio 2013, il saldo finanziario positivo presunto dell'esercizio 2012 nella misura di euro 9.000.000,00 e dell'art. 11 nella parte in cui applica al bilancio di previsione 2013 il saldo finanziario positivo presunto dell'esercizio 2012 nella misura di euro 9.000.000,00.