Sentenza n.246 - deposito 24 2013

<p>Attivit&agrave; di cava - Proroga dell'autorizzazione</p>

Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 2, della legge della Regione Umbria 4 aprile 2012, n. 7 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali)

Contenuto delle disposizioni impugnate



Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva vigenti alla data del 31 dicembre 2011 e per le quali è in corso ovvero si è concluso positivamente il procedimento di accertamento di giacimento di cava possono essere ulteriormente prorogate rispetto ai termini indicati dalla normativa regionale, per un periodo non superiore ad anni due, nel rispetto della superficie e dei volumi autorizzati (comma 1); le autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva vigenti alla data del 31 dicembre 2011, per le quali non sia stato completato il progetto autorizzato e non sia stata presentata richiesta di accertamento di giacimento di cava, possono essere ulteriormente prorogate, rispetto ai termini indicati dalla normativa regionale, per un periodo non superiore ad anni due, ovvero possono essere ulteriormente autorizzate ai sensi dell'art. 8 della l.r. 2/2000, nel rispetto della superficie e dei volumi autorizzati e per un periodo commisurato al volume residuo da estrarre (comma 2).


Motivi del ricorso



In entrambi i casi, la norma regionale prevede una proroga ulteriore della attività estrattiva rispetto ai termini biennali previsti dalla normativa regionale, la quale consentirebbe che l'attività di estrazione di materiale di scavo possa avvenire senza la prescritta autorizzazione ambientale. le disposizioni si pongono quindi in contrasto sia con le disposizioni della direttiva 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE sulla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, sia con la vigente normativa nazionale in materia ambientale dettata dal d.lgs. 152/2006.
Viene ravvisata la lesione dell'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, che attribuisce potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, dell'art. 117, comma 1, della Costituzione, in ragione della lesione delle disposizioni di derivazione comunitaria (direttiva 85/337/CEE) di cui i testi normativi statali (il d.lgs. 152/2006) costituiscono attuazione, e dell'art. 9 della Costituzione, in quanto non viene assicurata la dovuta tutela dell'ambiente, rimanendo sostanzialmente esclusa la possibilità di verificare l'eventuale compromissione del territorio conseguente alla prosecuzione dell'attività estrattiva dopo la naturale scadenza dell'autorizzazione o in sua assenza.

Decisione della Corte



Questione inammissibile riguardo all'art. 9 della Costituzione, in quanto la relazione del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, allegata alla deliberazione del Consiglio dei ministri di impugnazione delle disposizioni, non reca alcun accenno a tale parametro.
Questione non fondata con riferimento agli altri parametri: la proroga non porterebbe comunque ad esercitare l'attività estrattiva in assenza della prescritta autorizzazione ambientale.
Pacifico che la potestà legislativa residuale spettante alle Regioni in materia di cave trovi un limite nella competenza affidata allo Stato in materia di tutela dell'ambiente, ripercorre la disciplina regionale in tema di procedura di VIA in relazione all'attività estrattiva di cava.
Le norme impugnate risultano immuni dai dedotti profili di incostituzionalità, potendo essere inquadrate, e doverosamente lette in senso costituzionalmente conforme, nel contesto (teso a dare sollecita ed effettiva attuazione alla direttiva n. 85/337/CEE) delle normative regionali in tema di regolamentazione della disciplina della valutazione di impatto ambientale e della attività di cava.
In particolare, le proroghe di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5 della l.r. 7/2012 (così come la proroga di cui all'art. 4, comma 1, della l.r. 9/2010) risultano espressamente ed esclusivamente riferite non alle autorizzazioni rilasciate sotto il vigore della l.r. 28/1980, ma alle autorizzazioni disciplinate dall'art. 8 della l.r. 2/2000, per le quali la legge vuole che sia stata già espletata la procedura, con esito positivo, di valutazione di impatto ambientale (ovvero la verifica di assoggettabilità), anch'essa espressamente prevista (dall'art. 7, comma 5), quale condizione per la definizione del procedimento per l'approvazione del relativo progetto.

Dichiarazione:



Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 2, della l.r. Umbria 7/2012; non fondata le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 2, della medesima l.r. 7/2012.