Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 4, 16, 19, 27 e 28 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 2, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013)»
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 7, comma 4, destina al finanziamento delle spese relative al servizio di trasporto pubblico gli importi iscritti in bilancio per il rimborso dell'anticipazione di liquidità finalizzata al pagamento dei debiti sanitari di cui all'art. 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).
Motivi di censura
Con riferimento all'art. 81, comma 4, della Costituzione, viene censurata sia l'utilizzazione di un'economia di stanziamento proveniente dall'esercizio 2012 nel successivo esercizio 2013, sia la ricollocazione di risorse finalizzate al settore sanitario verso scopi di tipo diverso, pur non essendo stata definita la situazione del debito pregresso, che incide tuttora sullo stato del patrimonio e sulla corretta gestione della liquidità delle aziende sanitarie (richiamando quale norma interposta l'art. 2, comma 98, della legge 191/2009).
Decisione della Corte
Questione fondata
Il principio di tutela degli equilibri di bilancio contenuto nell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, impedisce di estrapolare dalle risultanze degli esercizi precedenti singole partite ai fini della loro applicazione al bilancio successivo. La riprogrammazione di una economia di bilancio all'esercizio successivo è lesiva del precetto costituzionale in quanto l'economia di bilancio relativo ad esercizi precedenti, e in particolare quella di stanziamento, è intrinsecamente incompatibile con il concetto di riprogrammazione.
Il principio dell'unità di bilancio è esplicitato dall'art. 24, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e prescrive che il bilancio non può essere articolato in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura di determinate e specifiche spese, salvo i casi di espresso vincolo disposti dalla legge per alcune tipologie di entrate (tributi di scopo, mutui destinati all'investimento, fondi strutturali di provenienza comunitaria, etc.). Se tale principio risulta indefettibile nell'ambito del singolo esercizio di competenza, a maggior ragione esso preclude che economie di spesa di esercizi precedenti possano essere trasferite a quello successivo attraverso una sorta di vincolo postumo, privo di qualsiasi fondamento normativo.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 16 prevede un contributo di euro 26.400,00 a favore del Consorzio di ricerca applicata alle biotecnologie (CRAB), ponendo il relativo onere a carico del capitolo 101584, U.P.B. 07.01.004, del bilancio regionale 2013.
Motivi di censura
Il contributo è privo di copertura finanziaria.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 27 prevede un contributo di euro 45.000,00 in favore dell'Associazione On The Road Onlus di Pescara.
Motivi di censura
La disposizione non indica il capitolo di bilancio su cui l'onere dovrebbe gravare.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 28 quantifica in euro 50.000,00 l'onere rappresentato dal contributo straordinario per la gestione forestale sostenibile e lo porrebbe a carico del capitolo 111416, U.P.B. 07.01.002, del bilancio regionale 2013.
Motivi di censura
La disposizione è priva di stanziamento.
In quanto difettano della copertura finanziaria, le disposizioni degli articoli 16, 27 e 28 sono inoltre in contrasto con l'art. 81, comma 4, della Costituzione e con i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, comma 4, della Costituzione.
Decisione della Corte
Questione fondata
Le disposizioni impugnate comportano un onere la cui esistenza si desume dall'oggetto della legge e dal suo stesso contenuto. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la violazione dell'art. 81, comma 4, della Costituzione può essere compiuta sia attraverso disposizioni di copertura della spesa, sia attraverso norme fonte di spesa. Anche qualora il vizio investa la componente finanziaria della legge, esso è estensibile alle disposizioni sostanziali generatrici della spesa. Il combinato disposto delle disposizioni impugnate con i pertinenti stanziamenti di bilancio, assenti o incapienti, determina il difetto di copertura finanziaria e la conseguente illegittimità delle stesse per contrasto con l'art. 81, comma 4, della Costituzione.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 19 quantifica in euro 300.000,00 gli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione, li pone a carico del capitolo 281602, U.P.B. 05.01.007, del bilancio regionale 2013.
Motivi di censura
Lo stanziamento del capitolo indicato per l'esercizio in considerazione ammonta ad euro 100.000,00 ed è dunque insufficiente a garantire la copertura finanziaria.
Decisione della Corte
Cessazione della materia del contendere: nelle more del giudizio, è intervenuta la l.r. Abruzzo 20/2013, che ha aumentato di 200.000 euro lo stanziamento del capitolo 281602.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 7, comma 4, 16, 27 e 28 della l.r. Abruzzo 2/2013, la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della medesima l.r. 2/2013.