Sentenza n.245 - deposito 24 2013

<p>Commercio su aree pubbliche &ndash; divieto di limitazioni</p>

Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 1, della legge della Regione Liguria 12 agosto 2011, n. 23, recante «Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) anche in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno»

Contenuto delle disposizioni impugnate

La norma impugnata prevede che, in attesa dell'adozione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi sulle aree pubbliche (i quali, come stabilito dall'art. 17 della stessa legge regionale, devono essere adottati dalla Giunta regionale ai sensi dell'Intesa in sede di Conferenza unificata), continuano ad applicarsi i criteri regionali previgenti.

Motivi del ricorso

I criteri finora previsti dalla legislazione regionale – art. 30, comma 4, della l.r. 1/2007 recante il Testo unico in materia di commercio, nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dalla l.r. 23/2011 – contrastano con i principi comunitari posti a tutela della concorrenza e, in particolare, con quelli di libertà di stabilimento e di parità di trattamento tra i partecipanti, in quanto impongono di tener conto, nel rilascio dell'autorizzazione, del maggior numero di presenze maturate nel mercato o nella fiera e, a parità di anzianità di presenze, della complessiva anzianità maturata quale risultante dal registro delle imprese. Tali criteri, attribuendo un vantaggio a coloro che hanno svolto in precedenza l'attività nel mercato o nella fiera, anziché promuovere la concorrenza, hanno l'effetto di limitare l'accesso di nuovi soggetti all'esercizio dell'attività commerciale e violano l'art. 12 della direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno), in base al quale, qualora debba attuarsi una selezione tra diversi candidati, a causa del numero limitato delle autorizzazioni disponibili, non è possibile accordare vantaggi al prestatore uscente.

Decisione della Corte

Questione fondata


La direttiva n. 2006/123/CE – pur ponendosi, in via prioritaria, finalità di liberalizzazione delle attività economiche (e, tra queste, la libertà di stabilimento di cui all'art. 49 [ex art. 43] del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) – consente, comunque, di porre dei limiti all'esercizio della tutela di tali attività, qualora questi siano giustificati da motivi imperativi di interesse generale (come quelli derivanti dalla scarsità delle risorse naturali, che determina la necessità della selezione tra i diversi candidati), come previsto, in termini generali, dagli artt. 14, 15 e 16 del d.lgs. 59/2010, attuativo della direttiva medesima.


L'art. 70, comma 5, dello stesso d.lgs. 59/2010 consente, a sua volta, espressamente di derogare alle regole dettate per tale regime autorizzatorio, proprio nel caso della regolamentazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche, attraverso lo strumento dell'intesa adottata in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della  legge 131/2003.


Nel prevedere che continuino ad applicarsi criteri regionali previgenti in attesa della adozione dei criteri di cui al citato art. 30, comma 4, del testo unico regionale in materia di commercio (come peraltro modificati dall'art. 17 della medesima l.r. 23/2011), la norma impugnata contrappone autonomamente scelte unilaterali del legislatore regionale, prese al di fuori di ogni procedimento partecipativo, con ciò violando l'evocato parametro.


La circostanza che, nel frattempo (5 luglio 2012), sia intervenuta l'Intesa in sede di Conferenza unificata conferma tale conclusione, poiché, come testualmente specificato nella stessa intestazione, l'Intesa medesima risulta adottata «in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno», e quindi in un contesto dunque ascrivibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.

Dichiarazione:

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 1, della l.r. Liguria 2/2011.