Sentenza n.306 - deposito 3 2002

Parlamento e deputato regionale


Giudizio per conflitto di attribuzioni su deliberazione legislativa statutaria adottata dalla Regione Marche in seconda votazione il 25 settembre 2001.


Contenuto delle disposizioni impugnate


La deliberazione legislativa dispone che in tutti gli atti ufficiali della Regione, alla dizione "Consiglio regionale" venga affiancata quella di "Parlamento delle Marche" e alla dizione "Consigliere regionale" quella di "Deputato delle Marche".


Motivi del ricorso


Il Governo contesta: la impossibilità di impiegare il procedimento previsto dall'art. 123 per apportare modifiche parziali allo Statuto regionale: è consentito approvare un nuovo Statuto organico, ma non emendare quello vigente dando luogo ad uno Statuto “misto” e la lesione di attribuzioni statali costituzionalmente garantite. ... e del controricorso La Regione osserva che le addizioni lessicali esprimono con maggiore immediatezza il rapporto intercorrente tra assemblee elettive regionali e corpo elettorale: il ruolo delle autonomie legislative regionali risulta fortemente accresciuto dalle recenti leggi costituzionali e questo giustifica la innovazione statutaria che tende a designarlo con il nome di Parlamento. Eccepisce inoltre preliminarmente la inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzioni per impugnare una deliberazione statutaria.


Decisione della Corte


Sotto il profilo della ammissibilità, osserva che, nell'interpretare la natura degli atti introduttivi del giudizio, essa si attiene a criteri contenutistici che sono sempre prevalsi, nella sua giurisprudenza, sull'analisi puramente esteriore, e hanno sempre fatto prescindere dalla autoqualificazione dell'atto. Nel caso particolare, l'atto introduttivo del giudizio va inteso come ricorso governativo di legge statutaria. Per quanto riguarda il merito, già nella sentenza 106/2002, la Corte aveva affermato il divieto, imposto dalla Costituzione ai Consigli regionali, di fregiarsi del nome di Parlamento in quanto la peculiare forza connotativa della parola impedisce ogni sua restrittiva declinazione. Neppure il nomen consigliere è modificabile né integrabile con quello di deputato, al quale diverse disposizioni della Costituzione annettono carattere connotativo, al punto da identificare per suo tramite una della Camere di cui il Parlamento si compone.


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità della deliberazione legislativa statutaria adottata dalla Regione Marche in seconda votazione il 25 settembre 2001.