Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 3, commi 1 e 2, 18, commi 1 e 2, 67, commi 1 e 2, 68, comma 1, lettera a), 69 e 79 della legge della Regione Molise 26 gennaio 2012, n. 2 (Legge finanziaria regionale), e dell'art. 6 della legge della Regione Molise 7 agosto 2012, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2 - Legge finanziaria regionale 2012).
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 18, commi 1 e 2, della l.r. 2/2012, consente al personale con qualifica dirigenziale titolare di incarichi apicali, ai responsabili di programmi collegati all'utilizzo di fondi comunitari e nazionali, nonché ai funzionari e dirigenti incaricati dell'esercizio di funzioni ispettive o di controllo e di patrocinio legale, l'utilizzo del mezzo proprio ed il relativo rimborso di spese in occasione delle trasferte di servizio, in caso di impossibilità di utilizzo di idoneo mezzo dell'Amministrazione o di altro mezzo pubblico di trasporto.
Motivi di censura
Contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica dettato dal legislatore statale (art. 6, comma 12, del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010), secondo il quale al personale contrattualizzato non possono più essere applicate le norme relative al trattamento economico di missione; intervenendo a disciplinare il rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici, la disposizione lede la competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.).
Decisione della Corte
Questione fondata
Le disposizioni censurate, pur abrogate dall'art. 3 della l.r. 16/2012, hanno introdotto una misura di efficacia immediata, rimasta in vigore fino alla sua abrogazione, e non è fornita alcuna dimostrazione che essa non abbia avuto applicazione. Non ricorrono quindi le condizioni per poter dichiarare la cessazione della materia del contendere.
La materia alla quale va ricondotto l'art. 18, commi 1 e 2, è quella dell'ordinamento civile, che appartiene alla potestà del legislatore statale, il quale ben può intervenire, come nel caso in esame, a conformare gli istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono all'autonomia privata con il carattere dell'inderogabilità, anche in relazione ai rapporti di impiego dei dipendenti delle Regioni. Dichiara quindi la illegittimità costituzionale dell'art. 18, commi 1 e 2, della l.r. 2/2012, ritenendo assorbite le censure riferite all'art. 117, terzo comma, Cost.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 79 della l.r. 2/2012 affida la gestione del servizio idrico integrato all'Azienda speciale regionale Molise Acque, ente di diritto pubblico.
Motivi di censura
La norma censurata, affidando in via diretta la gestione del servizio ad un ente strumentale della Regione, viola la competenza legislativa esclusiva statale nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost.), alla quale va ricondotta la disciplina delle Autorità d'ambito territoriale (AATO) e dei nuovi soggetti che dette autorità andranno a sostituire; viola anche l'art. 117, primo comma, Cost., ponendosi in contrasto con il diritto comunitario, nella parte in cui affida in via diretta ad un ente di diritto pubblico che si configura quale ente strumentale della Regione la gestione del servizio idrico integrato, servizio di rilevanza economica, riconducibile alla categoria dei servizi di interesse economico generale, soggetto in quanto tale alla concorrenza.
Decisione della Corte
Questione fondata
La disciplina dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato attiene alle materie tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. In base alla normativa statale, la legge regionale deve limitarsi ad individuare l'ente od il soggetto che eserciti le competenze già spettanti all'AATO, al quale, quindi, spetta sia deliberare la forma di gestione del servizio idrico integrato, sia aggiudicarne la gestione. La norma regionale impugnata, nella parte in cui affida direttamente la gestione del servizio idrico integrato all'«Azienda speciale regionale Molise Acque», ente di diritto pubblico strumentale della Regione, si pone in contrasto con la normativa statale e quindi viola l'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost. Le censure riferite all'art. 117, primo comma, Cost. restano assorbite.
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 3, commi 1 e 2, della l.r. 2/2012, detta disposizioni relative al Sistema regionale, riconoscendo in particolare alla Giunta regionale poteri di indirizzo sugli enti regionali; l'art. 67 prevede che la Giunta regionale presenti una proposta di riordino e rideterminazione dei distretti dell'unità sanitaria locale; l'art. 68, comma 1, lettera a), modifica il comma 2 dell'art. 31 della l.r. 8/2010, relativo al controllo preventivo della Giunta regionale su alcuni atti del Direttore generale dell'Azienda sanitaria regionale (ASREM); l'art. 69 assegna alla Giunta regionale compiti in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie.
L'art. 6 della l.r. 16/2012 stabilisce che, nel periodo di attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, l'esercizio delle funzioni di cui alle disposizioni precedentemente citate (artt. 3, commi 1 e 2, 67, 68 e 69 della l.r. 2/2012) è attribuito al commissario ad acta, nominato ex art. 4 del d.l. 159/2007, individuato nella persona del Presidente della Regione.
Motivi di censura
Le norme censurate, attribuendo alla Giunta regionale compiti che interferiscono con le funzioni espletate dal commissario ad acta nominato dal Governo, nell'esercizio del potere sostitutivo, per l'attuazione delle misure previste dal piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale, violano l'art. 120, secondo comma, Cost.
L'art. 6 della l.r. 16/2012 si pone in contrasto con l'art. 117, terzo comma, e l'art. 120, secondo comma, Cost. in quanto, attribuendo al Presidente della Regione, in qualità di commissario ad acta, le funzioni di cui agli artt. 3, commi 1 e 2, 67, 68 e 69 della l.r. 2/2012, determina un'illegittima interferenza degli organi regionali sulle funzioni commissariali, ponendosi in contrasto con la delibera del 7 giugno 2012, con cui il Consiglio dei ministri, in attuazione dell'art. 2, comma 84, della l. 191/2009, tenuto conto degli esiti negativi inerenti all'attuazione degli obblighi derivanti del piano di rientro dal disavanzo sanitario da parte del Presidente della Regione, aveva provveduto ad attribuire le predette funzioni ad un nuovo commissario ad acta, nell'esercizio del potere sostitutivo di cui al secondo comma dell'art. 120 Cost. ed in attuazione di norme di principio riconducibili alla materia del «coordinamento della finanza pubblica» ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.
Decisione della Corte
Questione fondata
La nomina di un commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, previamente concordato tra lo Stato e la Regione interessata, è volta a soddisfare la «necessità di assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica, oltre che dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti un diritto fondamentale (art. 32 Cost.), qual è quello alla salute. Per tale motivo, le funzioni amministrative del commissario, fino all'esaurimento dei suoi compiti di attuazione del piano di rientro, devono essere poste al riparo da ogni interferenza degli organi regionali, al fine di scongiurare il rischio che le misure eventualmente adottate dagli organi regionali, già inadempienti, possano vanificare l'obiettivo di risanamento del servizio sanitario regionale.
Le funzioni attribuite alla Giunta regionale dalle norme censurate in tema di direttive all'ASREM, di riordino e rideterminazione dei distretti dell'unità sanitaria locale, di controllo sugli atti dell'ASREM, nonché di accreditamento istituzionale, determinano, se non un contrasto, senz'altro un'interferenza rispetto a quelle assegnate al commissario ad acta in vista dell'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale, interferenza che è idonea ad integrare una violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost.
Anche l'art. 6 della l.r. 16/2012, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Regione funzioni che interferiscono con quelle affidate al nuovo commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario e dei successivi programmi operativi, determina lo svuotamento dei poteri di quest'ultimo e quindi una violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 18, commi 1 e 2, 79, della l.r. Molise 2/2012; dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 3, commi 1 e 2, 67, commi 1 e 2, 68, comma 1, lettera a), e 69 della l.r. 2/2012 nella parte in cui non escludono dall'ambito della loro operatività le funzioni e le attività del commissario ad acta nominato dal Governo per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo regionale in materia sanitaria; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della l.r. 16/2012.