Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, lettere a), b) e c), e comma 5, della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2012, n. 44 (Norme per la diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione animale).
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 3 istituisce presso la direzione regionale competente in materia di tutela della salute l'Osservatorio regionale sulla sperimentazione animale (ORSA). In particolare il comma 4, alle lettere a), b) e c), stabilisce che i dati e le informazioni elaborati dall'ORSA siano raccolti in un Rapporto annuale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo contenente: a) l'elenco aggiornato degli stabilimenti di allevamento e degli stabilimenti fornitori autorizzati a livello regionale; b) il numero e le specie di animali utilizzati in esperimenti negli stabilimenti utilizzatori; c) le finalità e le tipologie dell'esperimento.
Motivi di censura
Violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione: l'attribuzione all'ORSA del trattamento dei dati e delle informazioni relativi all'utilizzo degli animali, senza specificarne le modalità di raccolta, elaborazione e pubblicazione, contrasta con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute, di cui all'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 (Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici), in base al quale il trattamento dei dati e delle informazioni relative all'utilizzo di animali è di esclusiva competenza del Ministero della salute.
Decisione della Corte
Questione inammissibile
Le censure sono state formulate in termini del tutto generici e insufficientemente argomentate.
Inoltre, la protezione e tutela degli animali impiegati a fini scientifici e sperimentali rientra nella materia “ricerca scientifica” e non della tutela della salute.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 3, comma 5 stabilisce che, al fine di assicurare la competenza professionale del personale operante, a vario titolo e livello, negli stabilimenti di allevamento, di fornitura e utilizzatori, l'ORSA coordina e programma corsi di formazione attinenti alle attività di competenza e alle specie utilizzate, insieme all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise “G. Caporale” di Teramo, che ne sostiene la spesa.
Motivi di censura
Nonostante la clausola di invarianza finanziaria, la disposizione prevede una nuova spesa per attività di formazione, omettendo però di quantificarla e di indicare gli specifici mezzi di copertura regionale, e imputandola a carico dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Teramo. La norma regionale si pone in contrasto con l'art. 6 del d.lgs. 270/1993, in base al quale gli istituti zooprofilattici sperimentali sono destinatari, oltre che di risorse regionali, anche di risorse statali finalizzate a scopi specifici, in relazione alle esigenze del territorio di competenza e alle attività da svolgere. Inoltre l'imputazione unilaterale all'Istituto delle spese per attività destinate a essere svolte solo nel territorio della Regione Abruzzo si pone in contrasto con l'art. 2, comma 5, del d.lgs. 270/1993 (ribadito dall'art. 10, comma 2 del d.lgs. 106/2012) che prevede il concerto tra le Regioni interessate, e ciò nonostante l'Istituto di Teramo faccia capo sia alla Regione Abruzzo sia alla Regione Molise. Ne deriva la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. per contrasto con i principi fondamentali in materia di salute e di coordinamento della finanza pubblica.
Decisione della Corte
Questione fondata
Contraddicendo la previsione d'invarianza finanziaria contenuta nella stessa legge regionale (art. 4), la norma impugnata pone a carico dell'Istituto zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise i costi dell'attività di programmazione e coordinamento dei corsi di formazione.
Le spese relative ai corsi da programmare, tuttavia, non sono quantificate, né viene indicato ove debbano essere reperite le risorse necessarie per sostenerle, come esige invece l'art. 81, quarto comma, Cost. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di censura.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 5, della l.r. Abruzzo 44/2012; inammissibile la questione di legittimità dell'articolo 3, comma 4, lettere a), b) e c), della medesima l.r. 44/2012.