Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Abruzzo 28 agosto 2012, n. 46 (Modifiche alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 2, recante “Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della Parte Terza del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 − Codice dei beni culturali e del paesaggio”)
Contenuto delle disposizioni impugnate
La norma impugnata stabilisce l'iter procedimentale di coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione, disciplinando due distinte ipotesi procedimentali: quella di mero recepimento del piano regionale paesistico da parte delle amministrazioni locali, e quella in cui le previsioni proposte si configurano come variante al piano regionale.
Motivi di censura
La norma esclude qualsiasi partecipazione degli organi ministeriali nel procedimento di verifica di compatibilità degli strumenti di pianificazione delle amministrazioni locali al piano regionale paesistico, in violazione di quanto previsto dal Codice dei beni culturali.
Decisione della Corte
Questione fondata
In entrambe le ipotesi procedimentali è esclusa qualsiasi forma di partecipazione di qualsivoglia organismo ministeriale al procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, in contrasto con la normativa statale interposta rappresentata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio che specificamente impone che la Regione adotti la propria disciplina assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento.
Inoltre, la circostanza che non risulti ancora adottato un piano paesistico regionale rende ancora più acuta la vulnerazione delle prerogative statali, in quanto, in relazione a quelle che saranno le concrete previsioni del piano, dovranno essere ridisciplinate le procedure di adeguamento degli altri strumenti di pianificazione.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della l.r. Abruzzo 46/2012, n. 46.