Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1; 3, comma 1, e 4, commi 2 e 4, della legge della Regione Basilicata 13 luglio 2012, n. 12 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale a chilometri zero).
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 2, comma 1, prevede che negli appalti pubblici di servizi o di forniture di derrate alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva, costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzo di prodotti agricoli di origine regionale.
L' art. 3, comma 1, stabilisce che i comuni riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli lucani, ai sensi dell'articolo 4 del d. lgs. 228/2001, almeno il 20 per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio in aree pubbliche e li autorizza all'istituzione di nuovi posteggi, fino al raggiungimento di tale percentuale.
L'art. 4 dispone che alle imprese esercenti attività di ristorazione o di vendita al pubblico ed operanti nel territorio regionale che, nell'ambito degli acquisti di prodotti agricoli effettuati nel corso dell'anno, si approvvigionino per almeno il 30 per cento, in termini di valore, di prodotti agricoli di origine regionale, a chilometri zero, viene assegnato, al fine di pubblicizzarne l'attività, un contrassegno con lo stemma della Regione le cui caratteristiche sono determinate con apposita delibera della Giunta regionale da collocare all'esterno dell'esercizio e utilizzabile nell'attività promozionale (comma 2); le stesse imprese sono inserite in un circuito regionale veicolato nell'ambito delle attività promozionali della Regione Basilicata, stabilendo; la Giunta regionale produrrà il regolamento di utilizzo del marchio e il programma di valorizzazione del circuito, comprendente anche eventuali sgravi fiscali e specifici contributi o premialità nell'ambito dei bandi di finanziamento del settore (comma 4).
Motivi di censura
Contrasto con l'art. 117 Cost., sia in relazione alla previsione del primo comma, con violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, sia in relazione alla previsione del secondo comma, lettera e), per lesione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza».
Decisione della Corte
Questione fondata
Le censure relative all'asserita violazione del riparto interno delle competenze legislative fra Stato e Regioni per avvenuta lesione della materia di competenza esclusiva statale della tutela della concorrenza assumono carattere pregiudiziale rispetto alle censure volte a denunciare la violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
Rileva la “eccentricità” del titolo della legge (riferita ai prodotti “a chilometri zero”), rispetto al contenuto delle disposizioni, che non si riferiscono alla distanza tra luogo di produzione e luogo di consumo, ma alla sola natura del prodotto.
Riprende la nozione di concorrenza elaborata dalla giurisprudenza costituzionale, che riflette quella operante in ambito comunitario, comprensiva sia delle misure legislative di tutela in senso proprio, volte a contrastare atti e comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati, sia delle misure legislative di promozione, volte ad eliminare limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese (concorrenza “nel” mercato), ovvero volte a prefigurare procedure concorsuali di garanzia, che assicurino la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici (concorrenza “per il” mercato).
La disciplina delle procedure di selezione dei concorrenti e dei criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici è ascrivibile all'ambito materiale della «tutela della concorrenza».
Si colloca in tale ambito l'art. 2, comma 1, il quale stabilisce che l'utilizzo di prodotti di origine lucana costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi e forniture di prodotti. La disposizione infatti impone all'amministrazione appaltante un criterio di scelta del contraente diverso e ulteriore rispetto alle previsioni della legislazione statale, criterio che non solo non favorisce la concorrenza, ma la altera, risolvendosi in un favor per gli imprenditori che impiegano prodotti provenienti da una certa area territoriale (quella lucana).
Anche l'art. 3, comma 1, determina effetti anticoncorrenziali, in danno degli imprenditori che non vendono derrate agricole di origine lucana: imponendo ai comuni la riserva a favore degli imprenditori che vendono prodotti agricoli di origine lucana, la disposizione si pone in contrasto con la normativa statale (che prevede una riserva di posti a favore di tutti gli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta), e determina effetti anticoncorrenziali in danno degli imprenditori che non vendono derrate agricole di origine lucana.
Anche se astrattamente riconducibile alla competenza legislativa regionale in materia di commercio, la disposizione produce, in concreto, effetti che ostacolano la concorrenza, introducendo nuovi o ulteriori limiti o barriere all'accesso al mercato e alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale.
Anche le disposizioni di cui all'art. 4, commi 2 e 4, sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza, in quanto volte ad introdurre e regolare un segno distintivo delle imprese che impieghino o commerciano, in termini percentualmente significativi, prodotti agricoli lucani., e sono in sostanza volte ad orientare la preferenza del mercato verso una determinata categoria di prodotti, qualificata dal territorio di provenienza.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale viene estesa, in via consequenziale, al comma 3 dell'art. 4, che detta una disposizione strumentale a quella del comma 2, stabilendo le modalità con le quali, ai fini dell'ottenimento del contrassegno regionale, deve essere documentato l'approvvigionamento dei prodotti di origine regionale nella percentuale richiesta.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1; 3, comma 1, e 4, commi 2 e 4, della l.r. Basilicata 12/2012; dichiara l'illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'art. 4, comma 3, della l.r. 12/2012.