Sentenza n.194 - deposito 17 2013

Tutela e valorizzazione dei beni culturali - reperti mobili e cimeli storici


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2, 2, 4, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Lombardia 31 luglio 2012, n. 16 (Valorizzazione dei reperti mobili e dei cimeli appartenenti a periodi storici diversi dalla prima guerra mondiale)


Contenuto delle disposizioni impugnate


Gli impugnati artt. 1, comma 1, e 2 hanno ad oggetto le attività e gli interventi di ricerca, raccolta, conservazione e valorizzazione di reperti mobili e di cimeli storici che si trovano sul territorio regionale, ad esclusione  del patrimonio storico della Prima guerra mondiale e dei beni culturali.

L'art. 4 disciplina gli obblighi di comunicazione a seguito del ritrovamento di reperti mobili o cimeli.



Motivi di censura

Le disposizioni contrastano con l'art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, Cost., in relazione alle disposizioni del Codice dei beni culturali che stabilisce che tutte le cose che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico spettano allo Stato, prescrivendo, in caso di ritrovamento, una procedura e termini diversi da quelli stabiliti dalla legge impugnata.

La Regione ha quindi ecceduto dalle proprie competenze nella materia dei beni culturali, riservata in via esclusiva allo Stato.



Decisione della Corte

Questione fondata

Tutela e valorizzazione esprimono – per dettato costituzionale e per espressa disposizione del Codice dei beni culturali – aree di intervento diversificate. Devono rimanere inequivocabilmente attribuiti allo Stato, ai fini della tutela, la disciplina e l'esercizio unitario delle funzioni destinate alla individuazione dei beni costituenti il patrimonio culturale nonché alla loro protezione e conservazione e, alle Regioni, ai fini della valorizzazione, la disciplina e l'esercizio delle funzioni dirette alla migliore conoscenza e utilizzazione e fruizione di quel patrimonio.

Le norme impugnate sono talmente estese da risultare destinate a riguardare la totalità delle cose che presentino un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, impedendo di ritenere che alcune di queste cose possano risultare, per se stesse, preventivamente sottratte alla disciplina del Codice dei beni culturali.

Sul piano dell'accertamento, soltanto la disciplina statale può assicurare misure adeguate rispetto alla funzione di tutela del patrimonio culturale.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2, 2 e 4, commi 1, 2, 3, della l.r. Lombardia 16/2012.