Sentenza n.193 - deposito 17 2013


Giudizi principali di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia 31 luglio 2012, n. 15 (Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria» concernenti il periodo di allenamento e addestramento cani), e dell'art. 2, commi 2 e 3, della legge della Regione Veneto 10 agosto 2012, n. 31 (Norme regionali in materia di benessere dei giovani cani)


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 1, comma 1, lettera b), della l.r. Lombardia 15/2012 stabilisce che l'attività di allenamento e di addestramento dei cani è disciplinata dalle province, è consentita sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia e può essere esercitata, non prima del 1° agosto, per cinque giornate settimanali con eccezione del martedì e del venerdì.



Motivi di censura

L'attività cinofila, assimilabile alla caccia, può essere svolta senza limiti di tempo solo nelle zone di addestramento istituite dalle amministrazioni.

La norma regionale, prevedendo che l'attività di addestramento ed allenamento dei cani possa svolgersi sull'intero territorio regionale ove non è vietata la caccia, anche in periodi di caccia chiusa, si pone in contrasto con la normativa statale contenuta nella l. 157/1992, che stabilisce standard minimi e uniformi di tutela della fauna in tutto il territorio nazionale e con quanto sostenuto dall'ISPRA che, nel parere formulato il 22 agosto 2012, evidenzia che l'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia durante il periodo riproduttivo determina un evidente e indesiderabile fattore di disturbo e quindi, in maniera diretta o indiretta, una mortalità aggiuntiva per le popolazioni faunistiche interessate.



Decisione della Corte

Questione fondata

La disciplina statale che delimita il periodo entro il quale è consentito l'esercizio venatorio è ascrivibile al novero delle misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, rientrando nella materia della tutela dell'ambiente vincolante per il legislatore regionale.

In questo quadro va collocata la disciplina dell'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia: in quanto rientrante nel concetto di attività venatoria, anch'essa si deve ritenere soggetta alla pianificazione faunistico-venatoria, con le medesime modalità procedimentali e con le connesse garanzie sostanziali.

La norma censurata, disciplinando l'allenamento e addestramento dei cani da caccia al di fuori della pianificazione faunistico-venatoria prevista dalla l. 157/1992 e senza le relative garanzie procedimentali, integra una violazione degli standard minimi e uniformi di tutela della fauna fissati dal legislatore statale nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 2, comma 3, della l.r. Veneto 31/2012 consente il movimento e l'addestramento dei giovani cani, ivi compresi quelli da destinare all'attività venatoria, sull'intero territorio regionale ove non è vietata la caccia, anche durante i periodi in cui l'esercizio venatorio è vietato.



Motivi di censura

La disposizione eccede dalle competenze regionali e viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, in quanto consente il movimento e l'addestramento dei giovani cani, senza circoscrivere tali attività alle zone istituite dalle amministrazioni ai sensi della legge n. 157 del 1992.



Decisione della Corte

Questione fondata

La norma censurata ha ad oggetto, tra l'altro, l'attività di movimento dei giovani cani, compresi quelli da destinare all'esercizio di attività venatoria con «insegnamenti comportamentali secondo lo stile di razza». Tale attività non può che identificarsi con quella di addestramento ed allenamento dei cani da caccia.

L'oggetto della norma quindi  è il medesimo di quello dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della l.r. Lombardia 15/2012, con conseguente pari illegittimità costituzionale.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 2, comma 2, della l.r. Veneto 31/2012 rinvia all'art. 4 della l.r. 60/1993 (Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo), che ammette il sistema di identificazione dei cani mediante tatuaggio.



Motivi di censura

La norma contrasta sia con la normativa comunitaria sia con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute.



Decisione della Corte

Questione fondata

L'art. 4 della l.r. 60/1993, cui la norma impugnata rinvia, contempla espressamente il sistema di identificazione mediante tatuaggio, sia pure in alternativa ad «altro sistema di identificazione indicato dalla Giunta regionale», in palese contrasto con la disciplina comunitaria che prevede che i cani si identificano solo con il microchip.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della l.r. Lombardia 15/2012.

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 2 e 3, della l.r. Veneto 31/2012.