Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, della legge della Regione Liguria 6 agosto 2012, n. 27, recante «Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)»
Contenuto delle disposizioni impugnate
La norma impugnata ha inserito nell'art. 34 della l.r. Liguria 29/1994 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), il comma 4-bis, il quale stabilisce che, «in caso intervenga un provvedimento sospensivo dell'efficacia del calendario venatorio durante la stagione venatoria, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, è autorizzata ad approvare, con provvedimento motivato, un nuovo calendario venatorio riferito all'anno in corso, entro dieci giorni dalla data del provvedimento sospensivo».
Motivi di censura
La possibilità da parte della Giunta di approvare, in seguito a un provvedimento sospensivo dell'efficacia del calendario venatorio, un nuovo calendario senza il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
Decisione della Corte
Questione non fondata
La disposizione è stata approvata in seguito alla sentenza della Corte costituzionale 105/2012, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di disposizioni di approvazione dei calendari venatori nelle forme della legge anziché con atto secondario.
La norma impugnata intende dare risposta solo all'esigenza di provvedere celermente all'approvazione di un nuovo calendario e non legittima letture volte alla elusione delle prescrizioni cui l'autonomia regionale resta pur sempre vincolata riguardo all'area di competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
La norma impugnata non prevede, neanche implicitamente, l'esclusione del parere dell'ISPRA, ove necessario, e non consente l'inosservanza delle norme di tutela della fauna selvatica.
Si inserisce infatti in un articolo che disciplina il calendario venatorio, prevedendo sia le specie protette e i periodi di attività venatoria, sia il procedimento ordinario per l'approvazione del calendario, il quale è adottato dal Consiglio Regionale, su proposta della Giunta regionale, sentiti la Commissione faunistico-venatoria regionale e l'ISPRA.
L'adozione da parte della Giunta regionale, in via di urgenza, del calendario venatorio presuppone l'esistenza di tutte le condizioni richieste, tra le quali il rilascio del parere dell'ISPRA.
La deroga alla procedura ordinaria riguarda perciò solo l'organo regionale competente ad adottare il calendario, del quale rimangono inalterate le condizioni.
Dichiarazione:
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, della l.r. Liguria 27/2012.