Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Abruzzo 19 giugno 2012, n. 28 (Modifiche alla L. R. 3 marzo 2010, n. 7 «Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità» ed integrazione alla L. R. 10 marzo 2008, n. 2 «Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale»).
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 3 stabilisce che la localizzazione e realizzazione di determinati impianti (oleodotti e gasdotti di determinate dimensioni) è incompatibile in determinate aree (zone sismiche del territorio regionale classificate di prima categoria) (comma 1); stabilisce per la localizzazione e realizzazione delle opere di cui al comma 1 nelle medesime aree la Regione nega l'intesa con lo Stato, disponendo il ricorso alla procedura aggravata prevista dall'art. 52-quinquies, comma 6, del d.p.c.m. 327/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). (comma 2) e che l'intesa della Regione è altresì negata qualora si tratti di opere in contrasto con il piano regionale di tutela della qualità dell'aria (comma 3).
Motivi di censura
Le disposizioni impugnate si pongono in contrasto con i principi fondamentali posti dalla legislazione statale nella materia di potestà legislativa concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», avocando alla Regione funzioni autorizzatorie e gestionali riservate allo Stato.
Decisione della Corte
Questione fondata
Le disposizioni impugnate sono riconducibili agli ambiti di competenza legislativa concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e «governo del territorio».
La compresenza di interessi statali e regional dimostra la ragionevolezza della scelta del legislatore statale che ha previsto l'intesa tra Stato e Regioni ai fini della localizzazione e realizzazione dei gasdotti e metanodotti.
Stabilendo l'incompatibilità a priori tra le zone sismiche del territorio regionale classificate di prima categoria e la localizzazione e realizzazione dei gasdotti di maggiori dimensioni, il comma 1 sottrae la scelta al confronto tra Stato e Regione, pregiudica l'indefettibile principio dell'intesa, in contrasto con i principi fondamentali posti dalla l. 239/2004, e si pone quindi in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost, e del principio di leale collaborazione.
I commi 2 e 3 negano l'intesa in modo automatico, prescindendo dalle concrete e differenziate valutazioni da compiere caso per caso, e impongono il ricorso generalizzato e sistematico alla procedura aggravata. Tali disposizioni determinano una procedura di cooperazione diversa dall'intesa, individuata invece in via ordinaria dal legislatore statale quale presupposto necessario ai fini del contemperamento degli interessi dei diversi livelli territoriali di governo, e conseguentemente violano l'art. 117, terzo comma, Cost., nonché il principio di leale collaborazione.
Le norme impugnate, determinando un irragionevole pregiudiziale irrigidimento della posizione della Regione nella trattativa, producono, tra l'altro, l'effetto paradossale di precludere qualsiasi potere di negoziazione al Presidente della Giunta regionale, costretto a negare a priori l'intesa, anche in caso di convergenza tra interesse statale e interesse regionale nella localizzazione e realizzazione dei menzionati impianti.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della l.r. Abruzzo 28/2012.