Sentenza n.181 - deposito 9 2013

Copertura finanziaria - leggi di spesa


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge della Regione Molise 7 agosto 2012, n. 19 (Interventi in favore delle associazioni combattentistiche e d'arma).


Contenuto delle disposizioni impugnate


La legge censurata prevede, a favore delle associazioni combattentistiche, d'arma e delle forze dell'ordine costituite ed operanti in Molise, la concessione di contributi finalizzati ad agevolare il conseguimento degli scopi istituzionali e sociali.

In particolare, con riferimento alla copertura finanziaria l'art. 5 stabilisce (comma 1) che agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della legge regionale si provveda per l'esercizio 2012  con i fondi stanziati in sede di finanziamento della l.r. 10/1985 (Contributi a favore delle associazioni combattentistiche e d'arma), e che per gli anni successivi si provveda con le leggi di approvazione del bilancio regionale (comma 2).



Motivi di censura

La disposizione non quantifica gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della legge. Il rinvio ai fondi stanziati in sede di finanziamento della l.r. Molise 10/1985 – che disciplinava la materia precedentemente all'emanazione di quella impugnata – non costituisce valida copertura della spesa conseguente: la mancata quantificazione degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della legge regionale rende inadeguato il rinvio, in quanto gli oneri potrebbero essere di entità superiore alla capienza del relativo capitolo di bilancio, e si pone in contrasto con i requisiti di chiarezza e solidità del bilancio richiesti dalla giurisprudenza  costituzionale. Ciò equivale all'integrale omissione dei mezzi di copertura, necessari ai sensi dell'art. 81, quarto comma, Cost.



Decisione della Corte

Questione fondata

Prima della discussione del ricorso, l'art. 1, comma 2, lettera b), della l.r. Molise 1/2013 ha sostituito il comma 1 della disposizione impugnata, che è stata così riformulata: «La presente legge non comporta oneri per l'esercizio finanziario 2012». Il comma 2 dell'art. 5 della l.r. 19/2012 è rimasto invariato.

L'art. 19, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), dispone, in relazione agli oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico, che: «Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali». Tale disposizione, specificativa del precetto di cui all'art. 81, quarto comma, Cost., prescrive quale presupposto della copertura finanziaria la previa quantificazione della spesa o dell'onere, per l'evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un'entità indefinita.

Sia l'originaria versione del comma 1 dell'art. 5, sia il comma 2 del medesimo non contengono alcuna quantificazione della spesa derivante dall'applicazione della l.r. 19/2012. Anche la modifica apportata dalla l.r. 1/2013 alla disposizione impugnata non si può ritenere satisfattiva, perché nella sostanza riproduce la stessa norma, legittimando conseguentemente il trasferimento della relativa impugnazione. Il comma in questione, come riformulato dalla disposizione regionale nel frattempo intervenuta, non ha alcun utile effetto nel contesto legislativo in cui si colloca, essendosi limitato a cancellare per l'esercizio 2012 le risorse necessarie a realizzare gli interventi previsti dalla legge regionale.

L'art. 5 della l.r. 19/2012 contrasta quindi sia nella versione originaria sia in quella conseguente alla sostituzione operata dalla l.r. 1/2013 con l'art. 81, quarto comma, Cost. In considerazione dell'inscindibile connessione esistente tra l'art. 5 e le altre disposizioni della l.r. 19/2012, le quali prevedono una serie di interventi contributivi insuscettibili di attuazione in carenza di finanziamento, l'illegittimità costituzionale del primo deve estendersi in via consequenziale alle seconde.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 – nel testo in vigore prima della sostituzione operata dall'art. 1, comma 2, lettera b), della l.r. Molise 1/2013  – e 2, della l.r. 19/2012; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della l.r. 19/2012, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 2, lettera b), della l.r. 1/2013; dichiara in via consequenziale l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4 e 6 della l.r. 19/2012.