Giudizio principale di legittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 44 della legge della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2012), quale sostituito dal comma 4, dell'art. 2, della legge della stessa Regione 9 agosto 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale), nonché dell'art. 4, commi 3 e 5, della medesima legge della Regione Campania n. 27 del 2012
Contenuto delle disposizioni impugnate
Il comma 1 dell'art. 44 della l.r. 1/2012, come sostituito dall'art. 2, comma 4, della l.r. 27/2012, dispone l'incremento di una somma destinata alla copertura dell'ammortamento di un debito pregresso, in conformità agli impegni finanziari previsti dal piano di rientro approvato con specifico accordo con lo Stato, e la rifinalizzazione di somme, già destinate alla copertura dell'ammortamento del debito sanitario, per il finanziamento dei mutui contratti dagli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche.
Motivi di censura
La censura è rivolta contro la parte della norma relativa alla rifinalizzazione ad altro scopo di una parte dell'entrata destinata all'ammortamento del debito pregresso, in elusione del vincolo di rispetto degli impegni finanziari previsti dal piano di rientro approvato con specifico accordo con lo Stato.
Decisione della Corte
Questione fondata
L'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute e, in particolare, nell'ambito della gestione del servizio sanitario, può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa.
Nella necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario, il legislatore statale può legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari.
La rifinalizzazione ad altro scopo di una parte dell'entrata elude il vincolo del rispetto degli impegni finanziari previsti dal piano di rientro approvato con specifico accordo con lo Stato. La normativa statale rende infatti vincolanti, per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli interventi individuati negli accordi di cui all'art. 1, comma 180, della l. 311/2004, finalizzati al contenimento della spesa sanitaria e a ripianare i debiti.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 4, comma 3, nelle more del completamento del Policlinico universitario, distribuisce nelle strutture pubbliche e private della Provincia di Caserta i posti letti programmati (500), demandando al Commissario ad acta di provvedere alla emanazione degli atti consequenziali.
Motivi di censura
La disposizione censurata sovrappone proprie prescrizioni operative all'attività del Commissario.
Decisione della Corte
Questione fondata
La semplice interferenza, da parte del legislatore regionale, nelle funzioni del Commissario ad acta, come definite nel mandato commissariale, determina di per sé la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost., inoltre, poiché il piano di rientro non contempla l distribuzione dei posti letto nelle altre strutture della provincia, ne discende anche la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione ai principi fondamentali della legislazione statale, per i quali gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la Regione, che è obbligata a rimuovere provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 4, comma 5, ha ad oggetto una deroga alle previsioni di incompatibilità di cui all'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel) per i consiglieri regionali supplenti.
Motivi di censura
L'art. 65, comma 1, del d.lgs. 267/2000 stabilisce che «Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale».
La disposizione impugnata esclude tali incompatibilità per i consiglieri regionali supplenti, ponendosi in contrasto con gli artt. 3 e 122, primo comma, Cost.
Decisione della Corte
Questione fondata
Stante l'identità dei poteri attribuiti al consigliere regionale supplente rispetto a quelli previsti per il titolare della carica, anche nei confronti del primo si pongono, non diversamente che nei confronti del titolare, quelle medesime esigenze di efficienza e trasparenza in vista delle quali, appunto, la richiamata normativa statale stabilisce che «Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale».
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, della l.r. Campania 1/2012, quale sostituito dall'art. 2, comma 4, della l.r. 27/2012, limitatamente alle parole «per l'anno 2012 l'entrata di euro 15.700.000,00, già finalizzata alla copertura dell'ammortamento del debito sanitario pregresso al 31 dicembre 2005, non cartolarizzato, è rifinalizzata al finanziamento dei mutui contratti dagli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche a valere sulla UPB 1.82.227»; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 3 e 5, della l.r. 27/2012.